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Accordo tra la Santa
Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche 19 dicembre 1996 La
Santa Sede e la Repubblica di Croazia · volendo
stabilire il quadro giuridico delle relazioni tra Chiesa cattolica e lo Stato
della Croazia, · facendo
riferimento, la Repubblica di Croazia alle norme della Costituzione, in
particolare agli artt. 40 e 41 sulla libertà religiosa e la libertà di
coscienza, e la Santa Sede ai documenti del Concilio vaticano Secondo e alle
norme del diritto canonico; · tenendo
presente il ruolo insostituibile della Chiesa nel campo dell'educazione del
popolo croato e il suo ruolo storico ed attuale nel campo sociale, culturale
e pedagogico; · coscienti
che la maggioranza dei cittadini della Repubblica di Croazia fa parte della
Chiesa cattolica; · richiamandosi
ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa, hanno
stabilito di comune accordo quanto segue: Articolo
1 La
Repubblica di Croazia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi,
impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla
reciproca collaborazione per lo sviluppo integrale, spirituale e materiale
dell'uomo e per la promozione del bene comune. Articolo
2 1.
La Repubblica di Croazia riconosce la personalità
giuridica pubblica della Chiesa cattolica. 2.
La Repubblica di Croazia riconosce anche la
personalità giuridica pubblica di tutte le sue istituzioni in conformità alle
norme del Diritto canonico 3.
L'autorità ecclesiastica competente può erigere,
modificare, abolire o riconoscere le persone giuridiche ecclesiastiche,
secondo le norme del Diritto Canonico. Essa ne informa il competente organo
dell'amministrazione statale, per la relativa registrazione, secondo le
apposite norme civili. Articolo
3 La
Repubblica di Croazia garantisce alla Chiesa cattolica e alle sue persone
giuridiche e fisiche la libertà di comunicazione e di mantenere contatti con
la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, come pure con le
Chiese particolari, istituzioni e persone sia all'interno dello Stato che
all'estero. Articolo
4 Nel
rispetto del diritto alla libertà religiosa, la Repubblica di Croazia
riconosce alla Chiesa cattolica, e alle sue comunità di qualsiasi rito, il
libero esercizio della sua missione apostolica, in particolare per quanto
riguarda il culto divino, il governo, l'inseguimento e l'attività delle
associazioni di cui all' art. 14. Articolo
5 Spetta
esclusivamente alla competente autorità ecclesiastica, regolare liberamente
l'ordinamento ecclesiastico proprio, erigere, mutare, e sopprimere province
ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, amministrazioni apostoliche, prelature
territoriali, abbazie territoriali, prelature personali, parrocchie, istituti
di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone
giuridiche ecclesiastiche. Articolo
6 1.
Spettano alla Chiesa cattolica tutte le nomine
ecclesiastiche ed il conferimento degli uffici ecclesiastici, in conformità
alle norme del Diritto Canonico. 2.
La nomina, il trasferimento e la rimozione dei
Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede. 3.
Prima della pubblicazione della nomina dei Vescovi
diocesani, la Santa Sede ne darà comunicazione, in via riservata, al Governo
croato. Articolo
7 1.
La Repubblica di Croazia garantisce alla Chiesa
cattolica la libertà di esercitare il culto. 2.
La Repubblica di Croazia garantisce l'inviolabilità
dei luoghi di culto: chiese, cappelle e rispettivi annessi. 3.
Solo per motivi gravi e con l'esplicito accordo
dell'autorità ecclesiastica, si possono destinare tali luoghi ad altra
finalità. 4.
La competente autorità della Repubblica di Croazia
può prendere provvedimenti di sicurezza nei luoghi menzionati anche senza
previo avviso dell'autorità ecclesiastica competente, se ciò fosse urgente
per la difesa della vita e della salute o per salvare dei beni di particolare
valore artistico o storico. 5.
In vista dell'esercizio del culto pubblico in
luoghi diversi da quelli indicati al paragrafo 2 (come nel caso di
processioni, pellegrinaggi o altri atti), le autorità ecclesiastiche ne
informeranno le competenti autorità della Repubblica di Croazia le quali
hanno l'obbligo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Articolo
8 1.
Nel caso di una istruttoria su un ecclesiastico per
eventuali reati contemplati dal Codice penale, le autorità giudiziarie ne
informeranno previamente le autorità ecclesiastiche competenti. 2.
In ogni caso, il segreto della confessione è
inviolabile. Articolo
9 1.
Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono
liberi dal lavoro: a)
1 gennaio, Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio,
Capodanno; b)
6 gennaio, Epifania del Signore o Santi Magi; c)
Lunedì di Pasqua; d)
15 agosto, Assunzione della B.V. Maria; e)
1 novembre, Tutti i Santi f)
25 dicembre, Natale del Signore g)
26 dicembre, primo giorno dopo il Natale, Santo
Stefano. 2.
Le due Parti interessate si metteranno d'accordo
circa eventuali modifiche dei giorni festivi. Articolo
10 1. Le
persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire o
alienare beni mobili e immobili, così come acquisire ed alienare diritti
patrimoniali, secondo le norme canoniche e quelle della legislazione della Repubblica
di Croazia. 2. Le persone giuridiche di cui
al comma 1, possono istituire fondazioni. La loro attività, per quanto riguarda gli effetti civili, si
regola secondo le norme legali della Repubblica di Croazia. Articolo
11 1.
La Chiesa cattolica ha il diritto di costruire
chiese ed edifici ecclesiastici e da ampliare o modificare quelli già
esistenti, secondo le leggi vigenti nella Repubblica di Croazia. 2.
Il Vescovo diocesano decide sulla necessità di
costruire edifici ecclesiastici e ne sceglie il luogo in accordo con gli
organi competenti della Repubblica di Croazia. 3.
Le competenti autorità della Repubblica di Croazia
non prenderanno in considerazione le richieste per la costruzione di edifici
ecclesiastici senza aver ricevuto il consenso scritto del vescovo diocesano. Articolo
12 1.
Alla Chiesa cattolica sono garantite la libertà di
stampare, pubblicare e divulgare libri, giornali e riviste, come pure
qualsiasi altra attività connessa con la sua missione. 2.
La Chiesa cattolica ha accesso anche ai mezzi di
comunicazione pubblici (giornali, radio, televisione). La Chiesa cattolica ha
inoltre il diritto di istituire e di gestire in proprio radio e televisione,
in conformità alle leggi della Repubblica di Croazia. Articolo
13 1.
Il matrimonio canonico, dal momento della sua
celebrazione, produce gli effetti civili secondo le norme legali della
Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili per i contraenti e
se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia. 2.
Il modo e il tempo utile per l'iscrizione del
matrimonio sono stabiliti dalla rispettiva legge della Repubblica di Croazia. 3.
La preparazione al matrimonio canonico comprende
l'istruzione dei futuri sposi sull'insegnamento della Chiesa circa la eccellenza
del sacramento del matrimonio, in particolare circa la sua unità ed
indissolubilità, nonché sugli effetti civili del vincolo matrimoniale secondo
la legge della Repubblica di Croazia. 4.
Le decisioni dei Tribunali ecclesiastici sulla
nullità del matrimonio e quelle della Suprema Autorità della Chiesa sullo
scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale
civile, per l'adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo
le norme legali della Repubblica di Croazia. Articolo
14 1.
La Repubblica di Croazia riconosce il diritto dei
fedeli di riunirsi secondo gli scopi propri della Chiesa. Per quanto riguarda
gli effetti civili delle loro attività, tali associazioni si regolano in
conformità alle norme legali della Repubblica di Croazia. 2.
La Repubblica di Croazia garantisce ai cattolici e
alle loro associazioni ed istituzioni la piena libertà di azione e sia in
modo verbale che per iscritto. Articolo
15 La
Chiesa cattolica ha il diritto di erigere istituzioni educative di qualunque
grado e di gestirle secondo le proprie norme, nel rispetto delle disposizioni
legali della Repubblica di Croazia. Articolo
16 1.
La Repubblica di Croazia riconosce e garantisce
alla Chiesa cattolica il diritto alla cura pastorale dei fedeli che
soggiornano negli istituti penitenziari, negli ospedali, negli orfanotrofi ed
in ogni istituto di assistenza medica e sociale di carattere pubblico o
privato. 2.
L'attività pastorale nei menzionati istituti, di
carattere pubblico, verrà regolata con un appropriato accordo tra le
competenti autorità ecclesiastiche e quelle della Repubblica di Croazia. Articolo
17 1.
La Chiesa cattolica può liberamente organizzare
istituzioni intese ad assicurare attività caritative ed assistenza sociale,
conformi alle rispettive norme civili. 2.
Le istituzioni ecclesiastiche a scopo assistenziale
- caritativo o le istituzioni che dipendono dalla Chiesa, si regolano in
conformità ai propri statuti e godono degli stessi diritti e privilegi delle
istituzioni statali fondate per le stesse finalità. 3.
La Chiesa cattolica e la Repubblica di Croazia si
accorderanno sulla mutua collaborazione delle proprie istituzioni
assistenziali - caritative. 4.
Le competenti autorità della Repubblica di Croazia
e le competenti autorità ecclesiastiche stabiliranno di comune accordo i
sussidi economici che la Repubblica di Croazia fornirà alle istituzioni della
Chiesa cattolica al servizio del bene comune della società. 5.
Per quanto riguarda gli effetti civili, le
istituzioni di cui al paragrafo 1 di questo Articolo si regoleranno secondo
le norme legali della Repubblica di Croazia. Articolo
18 1.
La Repubblica di Croazia e la Santa Sede
risolveranno di comune accordo, per via diplomatica, dubbi o difficoltà che
potrebbero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione delle
disposizioni del presente Accordo. 2.
Le materie di comune interesse che richiedono
soluzioni nuove o supplementari verranno trattate da una apposita Commissione
Mista, composta da rappresentanti delle due Parti, la quale sottoporrà le sue
proposte all'approvazione delle rispettive Autorità. Articolo
19 1.
Il presente Accordo sarà ratificato secondo le
norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al
momento dello scambio degli strumenti di ratifica. 2.
Nel caso una delle Alte Parti contraenti consideri
che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il
presente Accordo così da. rendere necessarie modifiche, sarà dato inizio ai
relativi negoziati. + Giulio
Einaudi per la Santa Sede Jure
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