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Accordo tra la Santa e la Repubblica di
Croazia circa la
collaborazione in campo educativo e culturale 19 dicembre 1996 La Santa
Sede e la Repubblica di Croazia · desiderose
di regolare le relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato di Croazia nel
campo dell'educazione e della cultura · basandosi
la Repubblica di Croazia sulle norme della Costituzione, in particolare sugli
artt. 14, 40 e 68, e la Santa Sede sui documenti del Concilio Vaticano
Secondo, specialmente sulla Dichiarazione "Gravissimum educations",
e sulle norme del Diritto Canonico; · tenendo
presente l'insostituibile ruolo storico ed attuale della Chiesa cattolica in
Croazia nell'educazione etica e morale del popolo, come pure il suo ruolo nel
campo culturale e pedagogico; · prendendo
atto che la maggioranza dei cittadini della Repubblica di Croazia fa parte
della Chiesa cattolica hanno
stabilito di comune accordo quanto segue: Articolo
1 1.
La Repubblica di Croazia, alla luce del principio
della libertà religiosa, rispetta il diritto fondamentale dei genitori
all'educazione religiosa dei figli e si impegna a garantire, nel quadro del
piano e del programma scolastico e in conformità con la volontà dei genitori,
o dei tutori, l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole
pubbliche, elementari, medie e superiori e nei centri prescolastici, come
materia obbligatoria per coloro che la scelgono, con le medesime condizioni
delle altre materie obbligatorie. 2.
Il sistema educativo - formativo nei centri
prescolastici e nelle scuole, inclusi i centri universitari, terrà in
considerazione i valori dell'etica cristiana. Articolo
2 1.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della
responsabilità dei genitori per l'educazione dei loro figli, a tutti è garantito
il diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione. 2.
In collaborazione con le competenti autorità della
Chiesa, le autorità scolastiche daranno la possibilità ai genitori e agli
alunni maggiorenni di avvalersi di tale insegnamento al momento della
iscrizione nella scuola, di modo che la loro decisione non susciti alcuna
forma di discriminazione nel campo dell'attività scolastica. 3.
I genitori e gli alunni maggiorenni i quali
dovessero mutare la propria decisione di cui al paragrafo 1 di quest'articolo,
dovranno informare per iscritto la scuola, prima dell'inizio del nuovo anno
scolastico. Articolo
3 1.
L'insegnamento della religione sarà impartito da
insegnanti qualificati, ritenuti idonei dall'autorità ecclesiastica, in
possesso dei requisiti contemplati dalla legislazione della Repubblica di
Croazia, attenendosi a tutti i diritti e doveri derivanti. 2.
Gli insegnanti di religione devono avere il mandato
canonico (missio canonica) rilasciato dal Vescovo diocesano. La revoca di
tale mandato comporta la perdita immediata del diritto dell'insegnamento
della religione cattolica. 3.
Gli insegnamenti di religione sono inseriti a tutti
gli effetti nel corpo docente delle scuole elementari, medie e superiori,
come pure nel corpo docente dei rispettivi centri scolastici. 4.
I programmi e le modalità di svolgimento
dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado, saranno oggetto di particolari intese tra il Governo della Repubblica
di Croazia e la Conferenza Episcopale Croata. Articolo
4 D'intesa
con le autorità scolastiche, le competenti autorità ecclesiastiche potranno
organizzare nei centri educativo - formativi altre attività complementari
connesse con l'educazione e la cultura religiosa, utilizzando i locali e i
sussidi pedagogici supplementari di tali istituti. Articolo
5 La
Chiesa cattolica può organizzare liberamente dei corsi e intraprendere delle
attività di formazione spirituale - religiosa nelle istituzioni
universitarie, d'intesa con le rispettive autorità universitarie. Articolo
6 1.
I programmi e i contenuti dell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, come anche i libri
di testo e il materiale didattico, vengono redatti dalla Conferenza
Episcopale Croata che li presenta ai competenti organi della Repubblica di
Croazia per la loro integrazione nei programmi scolastici. 2.
La Repubblica di Croazia assume le spese di
redazione e di stampa dei libri di testo dell'insegnamento della religione e
ne organizza la procedura editoriale, secondo le norme in uso per gli altri
libri di testo scolastici. Articolo
7 1.
Le autorità competenti nel campo ecclesiastico e
statale vigilano, secondo le proprie competenze, affinché l'insegnamento
della religione e la formazione religiosa nei centri prescolastici e
scolastici sia impartito, nei loro contenuti e criteri didattico -
metodologici, in conformità con le disposizioni delle rispettive
legislazioni. 2.
Per quanto riguarda i contenuti dell'insegnamento e
della formazione religiosa, gli insegnanti di religiose si atterranno alle
norme e alle direttive ecclesiastiche; per il resto si conformeranno alla
legislazione della Repubblica di Croazia e rispetteranno le norme
disciplinari dei rispettivi centri di educazione. Articolo
8 1.
La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e
gestire scuole di qualunque grado e gli asili infantili, in conformità alle
norme del Diritto canonico e della legislazione della Repubblica di Croazia. 2.
Nell'attuazione del piano e del programma delle materie
fondamentali obbligatorie, come pure nel rilascio dei documenti ufficiali, le
scuole cattoliche osserveranno le leggi della Repubblica di Croazia. Articolo
9 Le
scuole cattoliche parificate, i loro insegnanti, educatori e gli altri
impiegati, come pure gli alunni e gli educandi goderanno dei medesimi diritti
e doveri dei loro omologhi delle scuole pubbliche ed avranno diritto a
ricevere i sussidi finanziari previsti dalle rispettive leggi della
Repubblica di Croazia. Articolo
10 1.
Lo statuto giuridico degli Istituti Cattolici
Universitari e di Studi Superiori parificati così come il rispettivo
riconoscimento dei titoli, dei gradi accademici e dei diplomi rilasciati, si
reggono sulle leggi della Repubblica di Croazia. Una specifica intesa tra la
medesima Repubblica e la Conferenza Episcopale Croata, previamente approvata
dalla Santa Sede, ne regolerà l'applicazione. 2.
La Repubblica di Croazia assicura i mezzi
finanziari alla Facoltà Cattolica di Teologia presso l'Università di Zagreb,
ed agli Istituti Teologici affiliati di Dakovo, Makarska, Rijeka e Split. 3.
Le competenti autorità ecclesiastiche possono
erigere nuovi Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori, i quali,
previo accordo tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato, saranno
parificati e sostenuti con adeguati mezzi finanziari dalla Repubblica di
Croazia. Articolo
11 1.
Gli Istituti ecclesiastici per la formazione degli
insegnamenti di religione e degli altri operatori pastorali, eretti in
conformità alle norme del Diritto canonico, sono Istituti parificati, in
conformità alle rispettive leggi della Repubblica di Croazia. 2.
La Repubblica di Croazia assicurerà i mezzi
finanziari ai professori, educatori e al personale di tali Istituti, come è
previsto dalle disposizioni legali della Repubblica di Croazia per gli
Istituti cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati. 3.
Parimenti, gli alunni degli Istituti di cui al
paragrafo 1 di quest'articolo, usufruiranno degli stessi diritti e doveri stabiliti
per gli alunni degli Istituti cattolici Universitari e di Studi Superiori
parificati. Articolo
12 1.
A motivo del servizio che la Chiesa cattolica
presta alla società e nel rispetto della libertà religiosa, la Repubblica di
Croazia permette alla Chiesa un adeguato accesso ai mezzi statali di
comunicazione sociale, in particolare alla radio e alla televisione. Le
particolarità al riguardo saranno accordate tra la Repubblica di Croazia e la
Conferenza Episcopale Croata. 2.
La Chiesa cattolica ha il diritto di possedere
anche i propri mezzi di comunicazione sociale, in conformità alle
disposizioni ecclesiastiche ed alle leggi della Repubblica di Croazia. 3.
Nel rispetto dei principi della libertà religiosa
in una società pluralista, la Repubblica di Croazia veglierà con coerenza
affinché nei mezzi di comunicazione sociale vengano rispettati i sentimenti
dei cattolici, come pure i valori umani fondamentali, di ordine etico e
religioso. Articolo
13 1.
Il patrimonio culturale ed artistico della Chiesa
cattolica, come pure i numerosi documenti custoditi nei suoi archivi e nelle
biblioteche ecclesiastiche, costituiscono una preziosa parte del patrimonio
integrante l'eredità culturale croata. La Chiesa cattolica desidera
continuare a servire la società anche con il suo patrimonio culturale,
permettendo a tutti gli interessati di conoscere tale ricchezza, di fruirne e
di studiarla. 2.
È necessaria la collaborazione tra la Chiesa e lo
Stato per salvaguardare tale patrimonio, catalogarlo; assicurarne la protezione,
permetterne un ulteriore incremento e renderlo accessibile ai cittadini, nei
limiti richiesti dalla sua protezione e dalla tutela degli archivi. 3.
A questi lini, sarà formata quanto prima una
commissione mista di rappresentanti della Chiesa cattolica e della Repubblica
di Croazia. 4.
La Repubblica di Croazia si impegna a contribuire
materialmente in modo sistematico, al restauro e alla salvaguardia dei
monumenti dei patrimonio culturale religioso e delle opere d'arte in possesso
della Chiesa. 5.
La Repubblica di Croazia s'impegna a restituire i
registri ecclesiastici, le anagrafi, le cronache e gli altri libri,
espropriati alla Chiesa in modo illegittimo durante il regime comunista, e
tuttora in suo possesso. Articolo
14 Le Alte
Parti contraenti risolveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di
loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente
Accordo. Articolo
15 Il
presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle
Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli
strumenti di ratifica. Nel caso
che una delle Alte Parti contraenti consideri che siano radicalmente mutate
le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da
ritenere necessario di modificarlo, si procederà al più presto alle opportune
trattative per aggiornarlo. Firmato
a Zagabria, il 19 dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua
croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici. + Giulio
Einaudi per la Santa Sede Jure
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