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Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica di Croazia circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici,
membri delle Forze Armare e della Polizia della Repubblica di Croazia 19 dicembre 1996 La
Santa Sede e la Repubblica di Croazia desiderando
promuovere, in maniera stabile e conveniente, l'assistenza religiosa ai
fedeli cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica
di Croazia, hanno
stabilito di comune accordo quanto segue: Articolo
1 1.
La Santa Sede erigerà nella Repubblica di Croazia
un Ordinariato Militare per l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici,
membri delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia 2.
L'Ordinariato Militare, canonicamente assimilato ad
una diocesi secondo la Costituzione Apostolica Spirituali Militum curae, sarà
retto da un Vescovo, Ordinario Militare. Egli avrà tutti i diritti e i doveri
analoghi a quelli del Vescovo diocesano. 3.
L'Ordinario Militare potrà contemporaneamente
esercitare anche l'incarico di Vescovo diocesano. 4.
La potestà di giurisdizione dell'Ordinario Militare
è personale, ordinaria e propria, nata cumulativa con la giurisdizione
dell'Ordinario del luogo 5.
L'Ordinario Militare è, di diritto membro della
Conferenza Episcopale Croata. Articolo
2 L'Ordinario
Militare sarà nominato liberamente dal Sommo Pontefice, previa notificazione
al Governo croato. Articolo
3 In
conformità alle norme canoniche, l'Ordinario Militare sarà coadiuvato da un
Vicario Generale scelto da lui stesso, nonché dai Cappellani Militari Articolo
4 1.
Il presbiterio dell'Ordinariato Militare sarà
formato da presbiteri diocesani e religiosi, destinati alla cura pastorale
dell'Esercito e della Polizia, previa licenza del proprio Vescovo diocesano o
del Superiore religioso. 2.
I membri del clero secolare potranno. essere
incardinati nell'Ordinariato Militare, secondo le norme del diritto canonico. 3.
I sacerdoti designati, in maniera stabile e con
incarico principale, alla cura pastorale dell'Esercito croato e della Polizia
croata, saranno chiamati Cappellani dell'ordinariato Militare; essi goderanno
dei diritti e doveri canonici analoghi a quelli dei parroci o dei vice -
parroci. 4.
Secondo le necessità, e d'intesa con il loro
Vescovo o Superiore religioso, l'Ordinario Militare potrà richiedere
sacerdoti e religiosi che avranno un incarico anche nell'Ordinariato
Militare, per un sevizio temporaneo o occasionale. Articolo
5 Secondo
le norme del Diritto Canonico, appartengono alla giurisdizione
dell'ordinariato Militare: a)
i militari e i membri della Polizia, come anche
altri impiegati stabili delle Forte Armate e della Polizia della Repubblica
di Croazia; b)
quanti compongono le loro famiglia, cioè coniugi e
figli, anche maggiorenni, se coabitano con i genitori nella stessa cosa, come
anche i loro parenti ed altre persone che condividano la stessa abitazione; c)
i cadetti delle scuole militari e della Polizia, e
coloro che prestano servizio presso gli istituti militari o di Polizia; d)
tutti; fedeli, uomini e donne, membri o meno di un
Istituto religioso, che. ricoprono stabilmente un ufficio loro affidato
dall'ordinario Militare o con suo consenso. Articolo
6 1. Tutti
coloro che svolgono servizio nell'ambito dell'Ordinariato Militare, come
cappellani stabili o come sacerdoti di complemento, nell'esercizio della loro
attività pastorale, pur mantenendo la loro condizione propria, si inseriranno
nell'ambiente militare e usufruiranno delle Strutture esistenti in seno alle
Forze Armate delle Repubblica di Croazia. 2. I
Cappellani e tutti coloro che svolgono attività pastorale nell'ordinariato
Militare esercitarono il loro servizio nel rispetto delle regole delle
Autorità militari e di Polizia, secondo le norme canoniche e secondo le
prescrizioni dell'Ordinario Militare. 3. Se qualche
membro del Clero dell'ordinariato Miliare dovesse essere soggetto a sanzioni
disciplinari di carattere militare, il Superiore gerarchico vi provvederà
previo accordo con l'Ordinario Militare; mentre l'Ordinario Militare
comunicherà eventuali sanzioni canoniche all'Autorità militare per i
provvedimenti del caso. Articolo
7 L'Ordinario
militare comunicherà liberamente con i cappellani e coloro che svolgono
attività pastorale nell'Ordinariato Militare, invierà loro le opportune
istruzioni sul servizio religioso, e richiederà loro periodiche relazioni
sullo svolgimento dì loro ufficio. Articolo
8 L'Ordinariato
Militare avrà sede in Zagabria. Articolo
9 1.
Ministero della Difesa e il Ministero degli Intero
si prenderanno cure del sostentamento materiale del personale
dell'ordinariato Militare 2.
Il Ministero della Difesa e il Ministero degli
Interni garantiranno le condizioni materiali necessarie per il funzionamento dell'ordinariato
Militare, in particolare una sede decorosa per l'Ordinariato Militare e per
la sua Curia, e adeguati luoghi di culto. Articolo
10 Con
successiva intesa tra il Governo della Repubblica di Croazia, rappresentato
dai Ministeri competenti, e la Conferenza Episcopale Croata, sarà redatto un
Regolamento relativo a questioni più particolareggiate, riguardanti il
funzionamento dell'ordinariato Militare. Articolo
11 Se
sorgesse qualche dubbio nell'interpretazione o nell'applicazione del presente
Accordo, le Alte Parti Contraenti cercheranno una giusta soluzione per mezzo
di una mutua intesa. Articolo
12 1.
Il presente Accordo sarà ratificato secondo le
norme legali proprie delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al
momento dello scambio degli strumenti di ratifica.. 2.
Nel caso che una delle Alte Parti Contraenti
consideri che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è
stipulato il presente Accordo, sarà dato inizio a trattative al fine di
aggiornarlo. Firmato
a Zagabria, il 19 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua
croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici |