Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni economiche,

 

9 ottobre 1998.

 

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia

 

·         in conformità alle norme dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche;

 

·         cercando la Chiesa Cattolica nella Repubblica di Croazia di assicurare le condizioni materiali dell'attività pastorale, in accordo con le disposizioni del Concilio Vaticano II e le norme canoniche;

 

·         fondandosi la Repubblica di Croazia sulle norme della Costituzione e sulle leggi corrispondenti;

 

·         tenendo in considerazione la Repubblica di Croazia il grande ruolo della Chiesa Cattolica nell'attività sociale, educativa, culturale e caritativa:

 

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

 

Articolo 1

 

1.      Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in conformità alle norme del diritto canonico, possono liberamente ricevere elemosine e offerte da parte dei fedeli ed accettare da loro altre forme di contributi tradizionali per il mantenimento delle istituzioni ecclesiastiche.

 

2.      Le donazioni di cui al § 1 di questo Articolo, non sono soggette alle norme del sistema tributario della Repubblica di Croazia.

 

Articolo 2

 

Nell'intento di regolare il finanziamento della Chiesa Cattolica in modo aggiornato ed efficace, in accordo con l'organizzazione democratica della società, la Repubblica di Croazia si assume l'obbligo di:

 

1.       

a)      Restituire alla Chiesa Cattolica quelle proprietà espropriate durante il regime comunista jugoslavo che è possibile restituire, secondo le disposizioni legislative;

b)      Trovare una sostituzione corrispondente per la parte dei beni che non è possibile restituire;

c)      Pagare alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica una compensazione in denaro per le rimanenti proprietà che non saranno restituite,

 

2.      Assicurare alla Chiesa Cattolica una determinata somma annuale in denaro, riconoscendo di pubblica utilità il lavoro da essa svolto nel campi culturale, educativo, sociale ed etico.

 

Articolo 3

 

1.      La Repubblica di Croazia si impegna a restituire alla Chiesa Cattolica, in un termine di tempo ragionevole, le proprietà che è possibile restituire secondo le disposizioni legislative.

 

2.      Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo, la commissione mista, composta in modo paritetico da rappresentanti del Governo della Repubblica di Croazia e della Conferenza Episcopale Croata, redigerà l'elenco delle proprietà che saranno restituite, fissando il termine per la restituzione.

 

Articolo 4

 

La Repubblica di Croazia, d'accordo con le competenti autorità della Chiesa Cattolica e in conformità con le disposizioni legislative, effettuerà una appropriata sostituzione della parte dei beni che non é in grado di restituire alla Chiesa Cattolica. Tale sostituzione con le sue scadenze saranno ugualmente stabilite dalla commissione mista entro un anno dalla entrata in vigore del presente Accordo.

 

Articolo 5

 

1.      La Repubblica di Croazia, a partire dall'anno, 2000, corrisponderà alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in luogo dei beni espropriati che non è in grado di restituire, un equo compenso in denaro in quattro rate annuali.

 

2.      L'importo totale del compenso per i beni espropriati da pagarsi in denaro, verrà stabilito da una commissione ecclesiastico - statale di tecnici, in base alla quantificazione del valore di tali beni, secondo le disposizioni legislative, al più tardi entro un anno dalla entrata in vigore di questo Accordo.

 

3.      L'ente competente della Repubblica dì Croazia verserà trimestralmente alla Chiesa Cattolica una somma in denaro sul conto del Fondo Centrale della Conferenza Episcopale Croata per le istituzioni ecclesiastiche. Il Fondo Centrale distribuirà la somma pervenuta alle (Arci)diocesi, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica secondo il valore della proprietà ad ognuno espropriata.

 

Articolo 6

 

1.      Basandosi sulla Costituzione e sulle leggi corrispondenti, la Repubblica di Croazia riconosce il valore di utilità sociale del lavoro svolto dalla Chiesa Cattolica a servizio dei cittadini nel campo culturale, educativo, sociale ed etico (cfr. Art. 2 § 2 del presente Accordo).

 

2.      Affinché la Chiesa Cattolica possa in modo adeguato continuare la sua attività nella promozione del bene comune, la Repubblica di Croazia le assicurerà mensilmente, dal bilancio annuale statale, la somma corrispondente a due stipendi medi lordi moltiplicati per il numero delle parrocchie esistenti nella Repubblica di Croazia al giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

 

3.      La Conferenza Episcopale Croata farà avere al competente Ufficio Statale, entro il I° dicembre di ogni anno, la lista delle parrocchie, di nuova erezione o di quelle soppresse, al fine di aggiornare quanto disposto nel § 2 del presente Articolo. Non entreranno a far parte di tale lista le nuove parrocchie di città con meno di 3000 fedeli e di villaggio con meno di 1000 fedeli.

 

4.      Nella somma di denaro, di cui al § 2 del presente Articolo, oltre alle spese per il mantenimento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici, sono incluse le spese per la costruzione e per il mantenimento delle chiese e dei centri pastorali, che non sono iscritti nella lista dei monumenti culturali, come pure il contributo per l'attività caritativa della Chiesa Cattolica.

 

5.      La somma erogata verrà trasmessa mensilmente all'Istituto Centrale della Conferenza Episcopale Croata per il sostentamento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici.

 

6.      Le autorità competenti della Chiesa Cattolica e della Repubblica di Croazia, nello stabilire la menzionata somma di denaro, hanno tenuto in conto la percentuale dei cittadini della Repubblica di Croazia che si dichiarano cattolici.

 

Articolo 7

 

1.      Per una equa distribuzione delle menzionate erogazioni, la Conferenza Episcopale Croata erigerà l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici. Lo stesso faranno anche tutte le (Arci)diocesi per il proprio territorio.

 

2.      I menzionati Istituti sono obbligati a rispettare le leggi della Repubblica di Croazia in materia finanziaria.

 

Articolo 8

 

1.      Gli Istituti per il mantenimento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici assicureranno i mezzi finanziari per le retribuzioni mensili del clero e degli altri impiegati ecclesiastici che lavorano nella pastorale, avendo in mente i principi di giustizia e di comunione ecclesiale.

 

2.      Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi civili, i beneficiari dei menzionati Istituti saranno soggetti alle prescrizioni statali. Per il resto si comporteranno secondo le disposizioni ecclesiastiche.

 

Articolo 9

 

Per risolvere le questioni riguardanti le pensioni dei membri del clero, dei religiosi e delle religiose, che hanno compiuto 65 anni di età, finora non risolte in modo sistematico, la Repubblica di Croazia erogherà, durante i primi dieci anni dell'applicazione del presente Accordo, l'importo di cui all'Articolo 6 del presente Accordo, aumentato del 20 %.

 

Articolo 10

 

1.      Ai fini tributari, le persone giuridiche della Chiesa Cattolica saranno considerate Istituzioni senza fine di lucro.

 

2.      La norma del § 1 del presente Articolo non si applica alle attività senza fine di lucro, organizzate dalle persone giuridiche della Chiesa Cattolica.

 

Articolo 11

 

Su raccomandazione del Vescovo diocesano, le autorità statali ogni anno esamineranno, approveranno e forniranno aiuto finanziario ai singoli programmi e progetti delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica che sono utili al bene pubblico.

 

Articolo 12

 

1.      Su proposta del Vescovo diocesano, i piani per lo sviluppo delle città e dei luoghi abitati, prevederanno le località adatte per la costruzione di nuove chiese e degli edifici ecclesiastici necessari per il culto divino e per il lavoro pastorale (cfr. Art. 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche).

 

2.      Poiché i centri pastorali assicureranno il servizio pubblico di utilità sociale, gli enti competenti contribuiranno secondo le proprie possibilità alla costruzione e al rinnovamento degli edifici ecclesiastici.

 

Articolo 13

 

1.      In conformità al § 1 dell'Articolo 15, il presente Accordo sarà applicato a partire dal primo bilancio annuale dello Stato che farà seguito alla sua entrata in vigore.

 

2.      La commissione mista si accorderà sulle particolarità connesse con l'applicazione delle norme menzionate.

 

Articolo 14

 

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia risolveranno di comune accordo eventuali dubbi e difficoltà che potrebbero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi punto del presente Accordo.

 

Articolo 15

 

1.      Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali proprie delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

 

2.      Qualora una delle Alte Parti Contraenti ritenesse che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà alle opportune trattative per aggiornarlo.

 

Firmato a Zagabria, il 9 ottobre 1998, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.