Accordo tra la Santa
Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni economiche, 9 ottobre 1998. La Santa
Sede e la Repubblica di Croazia ·
in conformità alle norme dell'Accordo tra la Santa
Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche; ·
cercando la Chiesa Cattolica nella Repubblica di
Croazia di assicurare le condizioni materiali dell'attività pastorale, in
accordo con le disposizioni del Concilio Vaticano II e le norme canoniche; ·
fondandosi la Repubblica di Croazia sulle norme
della Costituzione e sulle leggi corrispondenti; ·
tenendo in considerazione la Repubblica di Croazia
il grande ruolo della Chiesa Cattolica nell'attività sociale, educativa,
culturale e caritativa: hanno
stabilito di comune accordo quanto segue: Articolo
1 1.
Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in
conformità alle norme del diritto canonico, possono liberamente ricevere
elemosine e offerte da parte dei fedeli ed accettare da loro altre forme di
contributi tradizionali per il mantenimento delle istituzioni ecclesiastiche. 2.
Le donazioni di cui al § 1 di questo Articolo, non
sono soggette alle norme del sistema tributario della Repubblica di Croazia. Articolo
2 Nell'intento
di regolare il finanziamento della Chiesa Cattolica in modo aggiornato ed
efficace, in accordo con l'organizzazione democratica della società, la Repubblica
di Croazia si assume l'obbligo di: 1.
a)
Restituire alla Chiesa Cattolica quelle proprietà
espropriate durante il regime comunista jugoslavo che è possibile restituire,
secondo le disposizioni legislative; b)
Trovare una sostituzione corrispondente per la
parte dei beni che non è possibile restituire; c)
Pagare alle persone giuridiche della Chiesa
Cattolica una compensazione in denaro per le rimanenti proprietà che non
saranno restituite, 2.
Assicurare alla Chiesa Cattolica una determinata
somma annuale in denaro, riconoscendo di pubblica utilità il lavoro da essa
svolto nel campi culturale, educativo, sociale ed etico. Articolo
3 1.
La Repubblica di Croazia si impegna a restituire
alla Chiesa Cattolica, in un termine di tempo ragionevole, le proprietà che è
possibile restituire secondo le disposizioni legislative. 2.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente
Accordo, la commissione mista, composta in modo paritetico da rappresentanti
del Governo della Repubblica di Croazia e della Conferenza Episcopale Croata,
redigerà l'elenco delle proprietà che saranno restituite, fissando il termine
per la restituzione. Articolo
4 La
Repubblica di Croazia, d'accordo con le competenti autorità della Chiesa
Cattolica e in conformità con le disposizioni legislative, effettuerà una
appropriata sostituzione della parte dei beni che non é in grado di
restituire alla Chiesa Cattolica. Tale sostituzione con le sue scadenze
saranno ugualmente stabilite dalla commissione mista entro un anno dalla
entrata in vigore del presente Accordo. Articolo
5 1.
La Repubblica di Croazia, a partire dall'anno,
2000, corrisponderà alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in luogo
dei beni espropriati che non è in grado di restituire, un equo compenso in
denaro in quattro rate annuali. 2.
L'importo totale del compenso per i beni
espropriati da pagarsi in denaro, verrà stabilito da una commissione
ecclesiastico - statale di tecnici, in base alla quantificazione del valore
di tali beni, secondo le disposizioni legislative, al più tardi entro un anno
dalla entrata in vigore di questo Accordo. 3.
L'ente competente della Repubblica dì Croazia
verserà trimestralmente alla Chiesa Cattolica una somma in denaro sul conto
del Fondo Centrale della Conferenza Episcopale Croata per le istituzioni
ecclesiastiche. Il Fondo Centrale distribuirà la somma pervenuta alle
(Arci)diocesi, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita
Apostolica secondo il valore della proprietà ad ognuno espropriata. Articolo
6 1.
Basandosi sulla Costituzione e sulle leggi
corrispondenti, la Repubblica di Croazia riconosce il valore di utilità
sociale del lavoro svolto dalla Chiesa Cattolica a servizio dei cittadini nel
campo culturale, educativo, sociale ed etico (cfr. Art. 2 § 2 del presente
Accordo). 2.
Affinché la Chiesa Cattolica possa in modo adeguato
continuare la sua attività nella promozione del bene comune, la Repubblica di
Croazia le assicurerà mensilmente, dal bilancio annuale statale, la somma
corrispondente a due stipendi medi lordi moltiplicati per il numero delle
parrocchie esistenti nella Repubblica di Croazia al giorno dell'entrata in
vigore del presente Accordo. 3.
La Conferenza Episcopale Croata farà avere al
competente Ufficio Statale, entro il I° dicembre di ogni anno, la lista delle
parrocchie, di nuova erezione o di quelle soppresse, al fine di aggiornare
quanto disposto nel § 2 del presente Articolo. Non entreranno a far parte di
tale lista le nuove parrocchie di città con meno di 3000 fedeli e di
villaggio con meno di 1000 fedeli. 4.
Nella somma di denaro, di cui al § 2 del presente
Articolo, oltre alle spese per il mantenimento del clero e degli altri
impiegati ecclesiastici, sono incluse le spese per la costruzione e per il
mantenimento delle chiese e dei centri pastorali, che non sono iscritti nella
lista dei monumenti culturali, come pure il contributo per l'attività
caritativa della Chiesa Cattolica. 5.
La somma erogata verrà trasmessa mensilmente
all'Istituto Centrale della Conferenza Episcopale Croata per il sostentamento
del clero e degli altri impiegati ecclesiastici. 6.
Le autorità competenti della Chiesa Cattolica e
della Repubblica di Croazia, nello stabilire la menzionata somma di denaro,
hanno tenuto in conto la percentuale dei cittadini della Repubblica di
Croazia che si dichiarano cattolici. Articolo
7 1.
Per una equa distribuzione delle menzionate
erogazioni, la Conferenza Episcopale Croata erigerà l'Istituto Centrale per
il sostentamento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici. Lo stesso
faranno anche tutte le (Arci)diocesi per il proprio territorio. 2.
I menzionati Istituti sono obbligati a rispettare
le leggi della Repubblica di Croazia in materia finanziaria. Articolo
8 1.
Gli Istituti per il mantenimento del clero e degli
altri impiegati ecclesiastici assicureranno i mezzi finanziari per le retribuzioni
mensili del clero e degli altri impiegati ecclesiastici che lavorano nella
pastorale, avendo in mente i principi di giustizia e di comunione ecclesiale. 2.
Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi
civili, i beneficiari dei menzionati Istituti saranno soggetti alle
prescrizioni statali. Per il resto si comporteranno secondo le disposizioni
ecclesiastiche. Articolo
9 Per
risolvere le questioni riguardanti le pensioni dei membri del clero, dei
religiosi e delle religiose, che hanno compiuto 65 anni di età, finora non
risolte in modo sistematico, la Repubblica di Croazia erogherà, durante i
primi dieci anni dell'applicazione del presente Accordo, l'importo di cui
all'Articolo 6 del presente Accordo, aumentato del 20 %. Articolo
10 1.
Ai fini tributari, le persone giuridiche della
Chiesa Cattolica saranno considerate Istituzioni senza fine di lucro. 2.
La norma del § 1 del presente Articolo non si
applica alle attività senza fine di lucro, organizzate dalle persone
giuridiche della Chiesa Cattolica. Articolo
11 Su
raccomandazione del Vescovo diocesano, le autorità statali ogni anno
esamineranno, approveranno e forniranno aiuto finanziario ai singoli
programmi e progetti delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica che sono
utili al bene pubblico. Articolo
12 1.
Su proposta del Vescovo diocesano, i piani per lo
sviluppo delle città e dei luoghi abitati, prevederanno le località adatte
per la costruzione di nuove chiese e degli edifici ecclesiastici necessari
per il culto divino e per il lavoro pastorale (cfr. Art. 11 dell'Accordo tra
la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche). 2.
Poiché i centri pastorali assicureranno il servizio
pubblico di utilità sociale, gli enti competenti contribuiranno secondo le
proprie possibilità alla costruzione e al rinnovamento degli edifici
ecclesiastici. Articolo
13 1.
In conformità al § 1 dell'Articolo 15, il presente
Accordo sarà applicato a partire dal primo bilancio annuale dello Stato che
farà seguito alla sua entrata in vigore. 2.
La commissione mista si accorderà sulle
particolarità connesse con l'applicazione delle norme menzionate. Articolo
14 La Santa
Sede e la Repubblica di Croazia risolveranno di comune accordo eventuali
dubbi e difficoltà che potrebbero sorgere circa l'interpretazione o
l'applicazione di qualsiasi punto del presente Accordo. Articolo
15 1.
Il presente Accordo sarà ratificato secondo le
norme legali proprie delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al
momento dello scambio degli strumenti di ratifica. 2.
Qualora una delle Alte Parti Contraenti ritenesse
che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è stipulato il
presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà
alle opportune trattative per aggiornarlo. Firmato
a Zagabria, il 9 ottobre 1998, in doppio originale, ciascuno in lingua croata
e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici. |