L. 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
[Pubblicata nel Suppl.
ord. Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85].
l. Il Presidente della Repubblica
è autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede.
2. Piena e intera esecuzione
è data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso.
ACCORDO
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
tenuto conto del processo
di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi
decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla
sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio
Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la
Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del
diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della
Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, i quali per altro possono
essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò
richieda procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti
Modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
l. La Repubblica italiana e la Santa
Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di
tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la
promozione dell'uomo e il bene del Paese.
2. 1) La Repubblica italiana
riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua
missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà
di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del
magistero e del ministero spirituale nonchè della giurisdizione in
materia ecclesiastica.
2) è ugualmente assicurata la reciproca libertà di
comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale
Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli,
così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e
documenti relativi alla missione della Chiesa (1).
3) è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni
la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (1).
4) La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede
vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
(1) Si vedano:
la legge 5 agosto 1981, n. 416 (supra, p, 77 s.) e la legge 6 agosto
1990, n. 223 (supra, p. 93 s. e infra, p. 663).
3. 1) La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è
liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si
impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi
la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato (1).
2) La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente
effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà
comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli
Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con
giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli
altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato (2).
3) Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno
nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano
cittadini italiani.
(1) Quanto alla
indicazione dei confini territoriali delle diocesi si veda l'art. 18 D.P.R.
n. 33 del 1987 (infra, p. 323).
(2) Sul punto si veda lo scambio di
note del 23 dicembre 1985 (infra, p. 308 s.).
4. 1) I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti
hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal
servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo (1).
2) In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla
cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le
truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3) Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica
alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle
società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal
servizio militare accordati agli studenti delle università italiane
(2).
4) Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra
autorità informazioni su persone o materie.di cui siano venuti a
conoscenza per ragione del loro ministero (3).
(1) Il servizio
civile sostitutivo è disciplinato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772
(Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e dalle successive
norme di modificazione e di attuazione (infra, p. 657 s.); si veda
altresì l'art, 2 legge 24 dicembre 1986, n. 958.
(2) Si vedano gli artt. 19 ss. della
legge 31 maggio 1975, n. 191, e l'integrazione di cui all'art. 10 della legge
n. 958 dei 1986.
(3) Si vedano gli artt. 200 e 256
del Codice di procedura penale, riprodotti supra, p. 85 s. e l'art.
249 del Codice di procedura civile, richiamato infra, p. 651.
5. 1) Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati
, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la
competente autorità ecclesiastica.
2) Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non
potrà entrare, per l'esercizio delle sue,funzioni, negli edifici
aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità
ecclesiastica.
3) L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle
popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica,
per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e
delle pertinenti opere parrocchiali (1).
(1) Si vedano gli artt. 53 e 74 della legge n. 222 del 1985 (infra, rispettivamente
p. 274 s. e p. 282). Si vedano, altresì, le disposizioni della legge
17 agosto 1942, n. 1150, riprodotte supra, p. 50 s., nonché gli artt.
9-12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (supra, p. 94 s.).
6. La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le
domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le
Parti (1).
(1) Si
veda il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 (infra, p. 309 s.).
7. 1) La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato
dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico
e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
2) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici
che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda
dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso,
continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del
diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di
ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3) Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o
di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati
a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione (1).
Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli
enti ecclesiastici, sono Soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali
attività (2) e al regime tributario previsto per le medesime (3).
4) Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni
all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le
collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al
regime vigente (4).
5) L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è
soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico (5). Gli acquisti di
questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi
italiane per gli acquisti delle persone giuridiche (6).
6) All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una
Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla
loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni
ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato
italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli
enti ecclesiastici (7).
In via transitoria e fino all'entrata in. vigore della nuova disciplina
restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del
precedente testo concordatario.
(1) Si veda
l'art. 6, lett. h, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie).
(2) Per gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera si vedano: le
disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riprodotte supra, p. 70 s.
ed i richiami ivi effettuati.
(3) Ai fini fiscali, gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti vanno ascritti alla categoria degli
" enti non commerciali " (art. 87, lett. c, del D.P.R. n. 917 del
1986), per la cui disciplina si vedano i richiami normativi operati infra, p.
669 s.
(4) Quanto agli edifici di culto il
secondo comma dell'art. 831 c.c. dispone: " Gli edifici destinati
all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati,
non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di
alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in
conformità delle leggi che li riguardano ".
Quanto alle pubblicazioni di atti, alle affissioni e alle collette si vedano
l'art. 664 c.p. (infra, p. 648 s.), l'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n.
416 (suPra, p. 77), nonché i richiami legislativi operati infra, p. 650.
Quanto al regime fiscale degli edifici di culto, si vedano l'art. 25 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (INNAM.), infra, p. 667 s., l'art. 33 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.II.DD.), modificato dall'art. 23.1,
lett. b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (I.R.PE.F.), gli artt.
89 (I.R.PE.G.) e 118 (LLO.R.) del succitato T.U.Il.DD., l'art. 7.4 lett. b)
del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1992, n. 359 (l.S.I.), nonché l'art. 7.1. lett. d) del
D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (l.C.I.), infra, p. 670.
Inoltre per la normativa catastale si vedano il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
(supra, p. 46) e il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54 s.). Si
veda altresì la Circ. Min. Fin. 9 aprile 1988.
(5) Si veda il cari. 1273 C.J.C. Il
primo comma dell'art. 831 c.c. già statuiva: " I beni degli enti
ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non
è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano ".
(6) Si vedano gli artt. 17 della
legge n. 222 del 1985 e 9 ss. del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 259 e p.
318 s.).
Si intendono richiamati i seguenti articoli del
codice civile:
" 17. (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni,
eredità e legati). - La persona giuridica non può
acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né
conseguire legati senza autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto
".
" 473. (Eredità dovolute a persone giuridiche). -
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non
può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni
della legge circa l'autorizzazione governativa.
Questo articolo non si applica alle società ".
" 600. (Enti non riconosciuti). - Le disposizioni a favore
di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno
in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per
ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli
opportuni provvedimenti conservativi ".
" 782. (Forma della donazione). - (Omissis)
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non
può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata
notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa
l'autorizzazione ad accettare, Trascorso un anno dalla notificazione senza
che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere
revocata ".
" 786. (Donazione a ente non riconosciuto), - La donazione
a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non
è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La
notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante i frutti maturati prima del
riconoscimento sono riservati al donatario ".
Si vedano, altresi, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7 disp.
att. c.c., nonché il D.M. 16 luglio 1992 (Delega ai prefetti della Repubblica
per l'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità
governativa relativamente all'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e
all'accettazione di donazioni, eredità, legati, il cui valore non
superi L. 500.000.000, da parte degli enti dotati di personalità
giuridica che svolgono la loro attività nell'ambito di una provincia),
in Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176. Si segnala che il regime
dell'autorizzazione agli acquisti di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037
è stato abrogato per le Regioni e le province autonome dalla legge 10
aprile 1991, n. 123.
(7) Si veda il
Protocollo del 15 novembre 1984 (infra, p. 248 s.).
8. 1) Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo
le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia
trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa
comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato
spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando
lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei
coniugi (1) e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di
matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi
consentite secondo la legge civile (2).
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile
circa l'età richiesta per la celebrazione (3)
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile
considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile,
l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più
proposta (4).
La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del
luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni
dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le
condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se
l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la
trascrizione oltre il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su
richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e
senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato
ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello
della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti
legittimamente acquisiti dai terzi (5).
2) Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del
superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o
di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza
della Corte di appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente
articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo
non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (6);
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere
La Corte di appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva
una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore
di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando
le parti al giudice competente per la decisione sulla materia (7).
3) Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa
Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina
cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la
dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società
(8).
(1) Si vedano
gli artt. 143, 144 e 147 c.c. (infra, p. 638 s.).
(2) Si vedano gli artt. 162, secondo
comma, e 283 c.c., nonché l'art. 126 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento
dello stato civile). Per l'applicazione di tale decreto, cui è fatto
riferimento implicito nel testo e nel n. 4 del Protocollo addizionale, si
veda ora il D.M. 17 dicembre 1987 (Nuovi moduli e formule per gli atti dello
stato civile).
Per la modulistica confessionale si vedano il Prontuario per le domande di
licenza o dispensa matrimoniale e il Formulario per l'istruttoria
matrimoniale predisposti dalla CEI contestualmente al Decreto richiamato infra
nella nota 8.
(3) Si veda l'art. 84 c.c. In relazione
alla previgente disciplina si veda la sentenza n. 16 del 1982 della Corte
costituzionale (infra, p. 687).
In materia si veda altresi la Delibera n. 10, promulgata con decreto del
Presidente della CEI del 23 dicembre 1983 (in Notiziario CEI, n. 7/1983).
(4) Si vedano gli artt. 117 e 125
c.c. (infra, p. 632 s. e p. 635).
(5) Si vedano le " Istruzioni
agli ufficiali dello Stato civile per l'applicazione, allo stato, dell'art.
8, n. 1 dell'accordo fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato
con legge 25 marzo 1985, n. 121 " emanate dal Ministero di Grazia e
Giustizia il 26 febbraio 1986.
(6) In relazione alla previgente
disciplina si veda la sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale (infra,
p. 688 s.).
(7) Si vedano gli arti. 128, 129 e
129-bis c.c. (infra, p. 635 s.).
(8) Si veda, da ultimo, il Decreto
generale sul matrimonio canonico, promulgato il 5 novembre 1990 (in Notiziario
CEI, n. 10/1990), a seguito della prescritta recognitio della
Santa Sede, che ha disposto, in concomitanza con l'entrata in vigore del
Decreto (17 febbraio 1991), l'abrogazione " quatenus opus sit "
delle Istruzioni della Sacra Congregazione peri sacramenti del 1° luglio 1929
e del l° agosto 1930.
9. 1) La Repubblica italiana, in conformità al principio della
libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla
propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena
libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali,
anche per quanto concerne l'esame di Stato (1).
2) La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e
tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel
quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
(2).
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento (3).
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale
diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione (3).
(1) Si vedano
le sentenze della Corte costituzionale n. 36 del 1958 e n. 438 del 1988,
nonché la sentenza n. 36 del 1982 e le ordinanze n. 556 del 1987, n. 668 del
1988 e n. 332 del 1989 (infra, p. 673, p. 699 s., p. 690, p. 697 s.,
p. 700 s. e p. 704).
(2) Si vedano: il D.P.R. 16 dicembre
1985, n. 751, come modificato dal D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202; A D.P.R. 24
giugno 1986, n. 539; il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 204; i DD.PPAR. 21
luglio 1987, n. 339 e n. 350 (infra, p. 290 s., p. 332 s., p. 312, p.
331 s.).
(3) Si vedano: l'art. 9 della legge
11 agosto 1984, n. 449 (infra, p. 447 s.); l'Intesa con la Tavola
valdese, del 3 aprile 1986 (infra, p. 457 s.); la legge 18 giugno
1986, n. 281 (supra, p. 80); l'art. 11 della legge 22 novembre 1988,
n. 516 (infra, p. 508 s.); l'art. 8 della legge 22 novembre 1988, n.
517 (infra, p. 526); l'art. 11 della legge 8 marzo 1989, n. io i
(infra, p. 563).
Si vedano altresì le sentenze della Corte costituzionale n. 363 del
1985, n. 203 del 1989, n. 13 del 1991 e n. 290 del 1992 (infra, p. 694,
p. 704, p. 708 e p. 709 s.).
10. 1) Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e
gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle
discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico,
continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica (1)
2) I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche,
determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate
dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di
paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia (2).
3) Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e
dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo
religioso, della competente autorità ecclesiastica.
(1) Si vedano:
i canoni 232 s. e 807 s. C.J.C.; l'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n.
86. Qualora sia un ente ecclesiastico il gestore di istituti che intendono
ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n,
56, relativo ai corsi di formazione all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica, si veda il D.M. 12 ottobre 1992.
(2) Le lauree nelle discipline
ecclesiastiche indicate dalla Circ. Min. P.I. 2 ottobre 1971 consentono fin
d'ora la partecipazione ai concorsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nelle sole scuole dipendenti dalle autorità
ecclesiastiche; agli stessi fini i laureati in diritto canonico ed in utroque
iure sono ammessi a partecipare al concorso per la classe relativa alle
" Discipline giuridiche ed economiche " (art. 3.6 D.M. Pubbl. Istr.
23 marzo 1990, in Gazz. Uff., 4a serie sp., 10 luglio 1990, n. 54-bis). In
forza della Circ. INPS 9 novembre 1992, n. 259, a coloro che siano in
possesso dei titoli accademici idonei a far conseguire l'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche
è riconosciuta la facoltà di riscatto del periodo di corso
legale di laurea ex art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114.
Si veda altresii il D.M. Univ. 2 gennaio 1990 sull'ammissione all'esame di
stato per l'esercizio della professione di psicologo dei titolari di licenza
e di dottorato, rilasciati dalla pontificia università salesiana di
Roma, facoltà di scienze dell'educazione.
11. 1) La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze
armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali,
case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di
prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio
della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei
cattolici (1).
2) L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici
nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità
ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità
stabiliti d'intesa fra tali autorità (2).
(1) Si vedano,
in materia, la legge 1 giugno 1961, n. 512 (Stato giuridico, avanzamento e
trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze
armate dello Stato), come modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873; la
legge 5 marzo 1963, n. 323 (Istituzione di un posto di Ispettore dei
cappellani); la legge 26 luglio 1975, n. 354 (supra, p. 65 s.); il D.P.R. 29
aprile 1976, n. 431 (supra, p. 67 s., e i richiami ivi effettuati); la legge
11 luglio 1978, n. 382 (supra, p. 69 s.); la legge 23 dicembre 1978, n. 833
(supra, p. 70 s., e i richiami ivi effettuati); la legge 1 aprile 1981, n.
121 (supra, p. 75 s., e i richiami ivi effettuati); la legge 4 marzo 1982, n.
68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani); il D.P.R. 18 luglio
1986, n. 545 (supra, p. 83 s.); la legge 23 gennaio 1989, n. 19 (Modifica
dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di
età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di
pena).
(2) Si veda il D.P.R. 17 gennaio
1991, n. 92 (infra, p. 335 s.).
12. 1) La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine,
collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di
carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno
opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento
dei beni,culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche (1).
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle
biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate
sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti (2).
2) La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane
esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con
l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe (3).
Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti
di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al
trasferimento delle sacre reliquie.
(1) Si veda
anche l'art. 8 della legge l° giugno 1939, n. 1089 (supra, p. 46, con i
richiami ivi effettuati), e la Circ. Min. Beni Cult. Amb. 1 luglio 1992. Per
la normativa confessionale si vedano i richiami operati dalla CEI nel
documento I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme (in
Notiziario CEI, n. 9/ 1992) .
(2) Si veda la legge 5 giugno 1986,
n. 253 (supra, p. 78 s. con i richiami ivi effettuati).
(3) Si veda l'art. 17.3 della legge
8 marzo 1989, n. 101 (infra, p. 566).
13. 1) Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del
Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore
alla data dello scambio degli strumenti di ratifica (1). Salvo quanto
previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non
riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2) Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione
tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi
accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità
dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
(1) Lo scambio
degli strumenti di ratifica è avvenuto il 3 giugno 1985 (vedasi
Gazz. Uff. 20 giugno 1985, n. 144).
14. Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di
applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica
italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione
paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica
Italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore
applicazione dei Patti Lateranensi e delle convenute modificazioni, e di
evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune
intesa:
l. In relazione all'articolo 1
Si considera non più in vigore il principio, originariamente
richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola
religione dello Stato italiano (1).
(1) Si vedano
le pronunzie della Corte costituzionale n. 363 del 1985, n. 147 del 1987, n.
925 del 1988 e nn. 52, 54, 479 del 1989 (infra, p. 694, p. 696, p. 702
s. e p. 706).
2. In relazione all'articolo 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli
ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al
culto ed i Sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale
di cui all'articolo 1 l.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria
darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per
territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici (1).
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato
lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento
canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo
23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli
effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità
ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i
diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
(1) Si veda
l'art. 129.2 del D.Lgs.vo 28 luglio 1989, n. 271 (supra, p. 87).
3. In relazione all'articolo 7.
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo
per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili,
salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità
governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà
terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente
Accordo. 1,
4. In relazione all'artico1o 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono
come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli
effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto oda affinità in linea
retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli
articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile (1)
si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento
canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha
avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla
legge del. luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al
diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia
divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del
merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni
celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in
conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e
della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato
il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto
dalle norme stesse.
(1) Si
riportano gli articoli richiamati:
" 796. (Giudice competente). - Chi vuol far
valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda
mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza
deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica,
quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure
dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha
costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta
del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario ".
" 797. (Condizioni per la dichiarazione di efficacia).
- La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella
Repubblica della sentenza straniera quando accerta:
1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata
pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza
giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge
del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa
assegnato un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o
la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in
conformità della stessa legge;
4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo
in cui è stata pronunciata;
5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un
giudice italiano;
6) che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in
giudicato della sentenza straniera;
7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico
italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza
straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia
".
5. In relazione all'articolo 9.
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2
è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel
rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che
siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati,
d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere
impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità
ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche
e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi
ordini e gradì delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in
relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti (1).
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente
nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da
norme particolari (2).
(1) Si vedano supra
le note 2 e 3 di p. 240 s.
(2) Si vedano: gli artt. 24 ss. del
D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761; gli artt. 35 ss. del D.P.R. 10 febbraio 1983,
n. 89; gli artt. 21 ss. del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.
6. In relazione all'articolo 10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova
l'articolo 38 del Concordato dell'1 1 febbraio 1929 -si atterrà alla
sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo
(1).
(1) Vedasi
infra, p. 678 s.
7. In relazione all'articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel
rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo (1).
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra
la Santa Sede e la Repubblica italiana.
(1) Si vedano
gli scambi di note del 13 febbraio 1987, del 20 dicembre 1989 e del 31
dicembre 1992, infra, p, 339.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 848):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Craxi) il 17 luglio 1984.
Assegnato alla 3 a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19
luglio 1984, con pareri delle commissioni la, 2a, 5a, 6a e 7a.
Esaminato dalla 3a commissione il 26 luglio 1984 e I' agosto 1984.
Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1984 (atto n. 848/A).
Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1984.
Camera dei deputati (atto n. 2021):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il
18 settembre 1984, con pareri delle commissioni Il, III, IV, VI e VIII.
Assegnato nuovamente alla III commissione (Affari esteri), in sede referente,
il 25 settembre 1984, con pareri delle commissioni 1, Il, IV, V, VI e VIII.
Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1984, 5 dicembre 1984, 31 gennaio
1985 e 6 febbraio 1985.
Relazione scritta annunciata A 15 marzo 1985 (atto n. 2021/A).
Esaminato in aula il 18 marzo 1985, 19 marzo 1985 e approvato il 20 marzo
1985.
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