INTER SANCTAM SEDEM ET REM PUBLICAM MELITENSEM AD APTIUS INSTITUTIONEM ET EDUCATIONEM RELIGIOSAM CATHOLICAM IN SCHOLIS ISTIUS REI PUBLICAE ORDINANDAM.


ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI MALTA E LA SANTA SEDE PER MEGLIO ORDINARE L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE RELIGIOSA CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI


Firmato il 16 novembre 1989

Pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 30-41


La Repubblica di Malta e la Santa Sede


considerando che i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico, culturale e sociale del popolo maltese;


riconoscendo il valore dell'istruzione e dell'educazione religiosa nel processo educativo globale della persona umana;


tenendo presenti, da parte della Repubblica di Malta, i principi sanciti dalla Sua Costituzione e, da parte della Santa Sede, i documenti del Concilio Vaticano II nonché le disposizioni del Codice di Diritto Canonico;


hanno convenuto sull'opportunità di addivenire ad un Accordo per meglio ordinare l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica nelle scuole statali.


A tal fine la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea e Nunzio Apostolico a Malta, e la Repubblica di Malta, rappresentata dal Suo Plenipotenziario On. Dott. Ugo Mifsud Bonnici, Ministro dell'Educazione, hanno stabilito di comune intesa quanto segue:


Articolo 1

 

La Repubblica di Malta garantisce l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica, nel quadro delle finalità e come parte integrante dell'attività della scuola, nelle scuole statali di ogni ordine e grado non di livello terziario.


Nessuno, tuttavia, sarà obbligato a ricevere l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica.


Articolo 2


L'insegnamento della religione cattolica dovrà essere conforme alla dottrina della Chiesa, secondo i programmi e i metodi stabiliti dalla Conferenza Episcopale Maltese, cui compete anche di preparare o scegliere i libri di testo per gli studenti e le guide per i docenti.
Detto insegnamento sarà impartito da insegnanti che abbiano il riconoscimento di idoneità, non revocato, parte del Vescovo Diocesano nel cui territorio è situata la scuola.
Allo stesso insegnamento sarà riconosciuto uno « status » ed un'importanza pari a quelli delle altre materie principali del programma scolastico.

 

Articolo 3

 

L'animazione religiosa e la guida morale degli studenti, come parte essenziale della loro educazione religiosa, sarà assicurata da o Religious Counsellors » nominati dal Vescovo Diocesano nel cui territorio è situata la scuola ed aventi lo «status » di « Counsellor in the Education Department » o uno «status » ad esso equipollente. Essi svolgeranno la loro attività educativo pastorale secondo le direttive della Conferenza Episcopale Maltese.


Articolo 4


L'« Education Officer (Religion) » sarà un officiale del Governo scelto tra i ministri ordinati della Chiesa Cattolica. Egli dovrà avere l'approvazione, non revocata, della Conferenza Episcopale Maltese.


Articolo 5


Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 2, 3 e 4 saranno applicate secondo i « Modes of Regulation on Catholic Religious Instruction and Education in State Schools », oggetto dell'intesa sottoscritta, contestualmente al presente Accordo, dal Presidente della Conferenza Espiscopale Maltese e dal Ministro dell'Educazione.


Articolo 6


Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione.


Articolo 7


Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo o dei « Modes of Regulation on Catholic Religious Instruction and Education in State Schools », la Santa Sede e la Repubblica di Malta affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione Paritetica che sarà composta, per parte della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e dal Presidente della Conferenza Episcopale Maltese o da loro delegati, e, per parte della Repubblica di Malta, dal Ministro della Educazione e dall'Ambasciatore di Malta presso la Santa Sede o da loro delegati.


Fatto a Malta, in doppio originale, il sedici novembre millenovecentottantanove.



Per la Repubblica di Malta


UGO MIFSUD BONNICI


Ministro dell'Educazione

 

 

Per la Santa Sede


PIER LUIGI CELATA


Arcivescovo tit. di Doclea


Nunzio Apostolico a Malta

 

 


Uria cum supra memorata Conventione ipsaque ad effectum ut perduceretur, a Conferentiae Episcopalis Melitensis Praeside et Ministro Educationis Rei Publicae Melitensis hoc constitutum subsignatum est.