La Santa Sede e la Repubblica Polonia
Ø
nell'intento di
regolare in maniera stabile ed armonica le mutue relazioni;
Ø
tenendo conto
che la religione cattolica è professata dalla maggioranza dei cittadini
della Nazione Polacca;
Ø
rilevando la
missione della Chiesa Cattolica, il ruolo che la Chiesa ha svolto nella storia
millenaria dello Stato Polacco, nonché il significato de pontificato di Sua
Santità Giovanni Paolo Il per la storia contemporanea della Polonia;
Ø
considerando
l'importanza decisiva della riconquista dell'indipendenza della
sovranità per lo Stato Polacco e avendo sollecitudine del suo sviluppo;
Ø
costatando il
contributo rilevante della Chiesa allo sviluppo della persona umana e al
consolidamento della moralità;
Ø
guidati dai
suddetti valori e dai principi comuni del diritto internazionale nonché dai
principi riguardanti il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e l'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di
discriminazione per motivo di religione;
Ø
ritenendo che
lo sviluppo di una società libera e democratica è fondata sul
rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti;
Ø
prendendo atto
della nuova struttura organizzativa della Chiesa in Polonia sancita con la
Bolla Pontificia " Totus Tuus Poloniae populus ";
avendo la Repubblica dì Polonia preso in considerazione i suoi
principi costituzionali e leggi, e la Santa Sede i documenti del Concilio
Vaticano Il riguardanti la libertà religiosa ed i rapporti tra la Chiesa
e la comunità politica, nonché le norme dei diritto canonico,
hanno deciso di stipulare il presente Concordato.
A tal fine la Santa Sede, rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor
Józef Kowalczyk, Arcivescovo titolare di Eraclea e Nunzio Apostolico a
Varsavia, e la Repubblica di Polonia, rappresentata da Sua Eccellenza il Signor
Krzysztof Skubiszewski, Ministro degli Esteri, hanno stabilito di comune
intesa, quanto segue:
La Repubblica di Polonia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la
Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, e
si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e
alla collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene comune.
Al fine di mantenere e rafforzare i rapporti tra le Parti Contraenti e
per compiere la missione loro affidata, un Nunzio Apostolico risiederà
come finora nella capitale della Polonia, e un Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario della Polonia presso la Santa Sede risiederà a Roma.
La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue
persone giuridiche e fisiche la libertà di contatti e di comunicazione
con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali con le Chiese particolari,
nonché tra di esse e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e
persone, sia nel Paese sia all'estero.
1.
La Repubblica
di Polonia riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.
2.
La Repubblica
di Polonia riconosce anche la personalità giuridica di tutte le
istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, che hanno tale
personalità in conformità alle norme del diritto canonico.
L'autorità ecclesiastica ne fa debita notifica ai competenti organi
dello Stato.
3.
Su richiesta
dell'autorità ecclesiastica, altri enti ecclesiastici possono ottenere
la personalità giuridica in base alla legge polacca.
Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, lo Stato garantisce
alla Chiesa Cattolica, senza distinzione di riti, il libero e pubblico
esercizio della giurisdizione, gestione e amministrazione dei propri affari,
in conformità al diritto canonico.
1.
Spetta
all'autorità ecclesiastica competente creare le strutture proprie della
Chiesa; ciò riguarda, in particolare, erigere, mutare e sopprimere
province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, l'ordinariato militare, amministrazioni
apostoliche, prelature personali e territoriali, abbazie territoriali,
parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica,
nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.
2.
Nessuna parte
dei territorio polacco sarà inserita in diocesi o provincia
ecclesiastica con sede fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia.
3.
Nessuna diocesi
che ha la sede nella Repubblica di Polonia sarà estesa fuori delle
frontiere dello Stato Polacco.
4.
Un Vescovo che
appartiene alla Conferenza Episcopale Polacca non apparterrà alla
Conferenza Episcopale nazionale di un altro Stato.
5.
Un Vescovo che
non è cittadino polacco non apparterrà alla Conferenza
Episcopale Polacca, né eserciterà giurisdizione nella Repubblica di
Polonia, fatta eccezione per i Legati o altri Inviati dei Papa.
1.
Gli uffici
ecclesiastici vengono provvisti dalla competente autorità della Chiesa,
in conformità alle norme del diritto canonico.
2.
La nomina e la
rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.
3.
In Polonia, la
Santa Sede sceglierà i Vescovi tra gli ecclesiastici che siano cittadini
polacchi.
4.
Prima della
pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, la Santa Sede farà
conoscere il suo nome in tempo opportuno al Governo della Repubblica di
Polonia, in via riservata. Si farà di tutto affinché tale comunicazione
venga fatta con sollecitudine nei limiti del possibile.
1.
La Repubblica
di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di esercitare il
culto, in conformità, all'articolo 5.
2.
L'organizzazione
del culto pubblico compete all'autorità ecclesiastica, secondo le norme
del diritto canonico e nel rispetto delle relative norme del diritto polacco.
3.
Lo Stato
garantisce l'inviolabilità dei luoghi destinati dall'autorità
ecclesiastica competente all'esercizio del culto e alla sepoltura dei defunti,
e solo per questo scopo. Per motivi importanti, e d'accordo con la competente
autorità ecclesiastica, si può destinare tali luoghi ad altri
usi. Tale disposizione non costituisce un limite per la applicazione della
legge polacca per casi di esproprio in conformità e norme del diritto
internazionale.
4.
L'esercizio del
culto pubblico un luoghi diversi da quelli menzionati al comma 3, non richiede
l'autorizzazione delle autorità civili, a meno che le rispettive norme
dei diritto polacco non dispongano diversamente, specie per motivi di sicurezza
e di ordine pubblico.
5.
L'autorità
civile può prendere provvedimenti necessari nei luoghi menzionati al
comma 3, anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiastica, se
ciò fosse indispensabile per la difesa della vita, della salute e dei
beni.
1.
Le domeniche e
i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:
1)
1* gennaio ‑
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (Capodanno);
2)
Lunedì
di Pasqua;
3)
Solennità
del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo;
4)
15 agosto ‑
Solennità dell'Assunzione della B.V. Maria;
5)
1* novembre ‑
Solennità di Tutti i Santi;
6)
25 dicembre ‑
Solennità del Natale del Signore;
7)
26 dicembre ‑
Secondo Giorno dell'Ottava di Natale.
2.
L'estensione
del suddetto elenco può avvenire in seguito ad accordo tra le Parti
Contraenti.
1.
Dal momento
della celebrazione, il matrimonio canonico comporta gli effetti del matrimonio
contratto secondo la legge polacca, se
1)
fra gli sposi non
esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca;
2)
in occasione
della celebrazione del matrimonio essi fanno concorde manifestazione della
volontà di produrre tali effetti e
3)
la celebrazione
del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica
trasmessa. all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla
celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora
non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della
cessazione di essa.
2.
La preparazione
alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri
sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme del
diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio
3.
E' dì
esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare circa la
validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali
previste dal diritto canonico.
4.
Sentenziare
circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione
polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali.
5.
La questione
della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere
oggetto di procedimento secondo l'articolo 27.
6.
Allo scopo di
tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari
cambiamenti nella legislazione polacca.
Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per
difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia,
fondamento della società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la
Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità
e l'indissolubilità del matrimonio.
1.
Riconoscendo il
diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli e il principio della
tolleranza, lo Stato garantisce che le scuole pubbliche elementari e medie,
nonché i centri prescolastici, gestiti dagli organismi dell'amministrazione
civile o autogestiti, organizzino, in conformità alla volontà
degli interessati, l'insegnamento della religione nel quadro del relativo
programma di scuola o prescolastico.
2.
Il programma di
insegnamento della religione cattolica e i libri di testo vengono redatti a
cura dell'autorità ecclesiastica, che li fa conoscere
all'autorità civile competente.
3.
Gli insegnanti di
religione devono avere l'autorizzazione (missio canonica) del Vescovo
diocesano. La revoca di tale autorizzazione comporta la perdita del diritto
all'insegnamento della religione. I criteri della preparazione pedagogica,
nonché la forma e il modo di completare questa preparazione, saranno oggetto di
intese tra le competenti autorità civili e la Conferenza Episcopale
Polacca.
4.
Per quanto
concerne il contenuto dell'insegnamento e dell'educazione religiosi, gli
insegnanti di religione devono osservare le leggi e le disposizioni
ecclesiastiche; per il resto devono osservare le norme civili.
5.
La Chiesa
Cattolica ha la libertà di organizzare la catechesi per gli adulti,
compresa la pastorale accademica.
Ai bambini ed ai giovani cattolici che prendono parte alle colonie, ai
campi della gioventù o ad altre forme di villeggiatura collettiva, viene
garantito l'esercizio delle pratiche religiose e, in particolare, la
partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi.
1.
La Chiesa
Cattolica ha il diritto di istituire e gestire centri di istruzione è di
educazione, tra cui scuole materne e scuole di ogni ordine, in
conformità alle norme dei diritto canonico e secondo i principi
stabiliti dalle rispettive leggi civili.
2.
Nell'attuare un
programma minimo di materie obbligatorie e nel rilasciare documenti ufficiali,
tali, scuole si regolano secondo le norme della legislazione polacca.
Nell'attuare invece un programma di insegnamento di altre materie, queste
scuole osservano le norme ecclesiastiche. Il diritto polacco decide circa il
carattere pubblico di tali scuole e centri.
3.
Gli insegnanti,
gli educatori e gli altri impiegati, così come gli alunni e gli allievi
delle scuole e dei centri di cui al comma 1 ‑ se queste scuole o centri
sono pubblici o parificati con le scuole o i centri pubblici ‑ godono
degli stessi diritti e degli stessi doveri spettanti alle analoghe persone
delle scuole e dei centri pubblici.
4.
Le scuole ed i
centri di cui comma 1 saranno sovvenzionati dallo Stato o dagli organi delle
autonomie territoriali, secondo le situazioni e i criteri stabiliti dalle
rispettive leggi civili.
1.
La Repubblica
di Polonia garantisce alla Chiesa il diritto di istituite e gestire liberamente
scuole superiori, tra cui università, facoltà autonome e seminari
maggiori ecclesiastici, nonché istituti scientifici di ricerca.
2.
Lo statuto
giuridico delle scuole superiori, di cui al comma 1, così come le
modalità ed i termini del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi
e dei titoli accademici ecclesiastici, nonché lo statuto giuridico delle
facoltà di teologia cattolica nelle università statali, sono
regolati da intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza
Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.
3.
La Pontificia
Accademia Teologica di Cracovia e l'Università Cattolica di Lublino
sono sovvenzionate dallo Stato. Lo Stato prenderà in considerazione la
questione del sussidio finanziario per le facoltà autonome di cui al
comma 1.
1.
La cura
pastorale dei militari di religione cattolica che prestano servizio militare
effettivo, tra cui quelli di carriera, viene svolta dal Vescovo Castrense
nell'ambito dell'ordinariato militare, in conformità al diritto
canonico ed allo statuto approvato dalla Santa Sede d'accordo con le competenti
autorità della Repubblica di Polonia.
2.
Ai militari di
cui al comma 1 viene garantita la possibilità della libera
partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nelle feste, se questo non è
in contrasto con importanti doveri d'ufficio.
3.
I sacerdoti e i
diaconi, nonché i membri degli istituti di vita consacrata e delle
società di vita apostolica dopo la professione perpetua, vengono destinati
alla riserva. Per gli alunni dei seminari, per i professi con voti temporanei
e per i novizi viene rimandato il servizio militare affinché possano portare a
compimento i loro studi.
4.
I sacerdoti
destinati alla riserva possono essere chiamati ad esercitazioni militari, solo
a scopo di addestramento per svolgere la funzione di cappellano militare su
richiesta del competente superiore ecclesiastico.
5.
In caso di
mobilitazione generale o di guerra, l'autorità ecclesiastica
assegnerà un numero supplementare di sacerdoti per il servizio di
cappellani militari; nonché di diaconi, di alunni di seminari maggiori
ecclesiastici e di membri di istituti di vita consacrata e di società di
vita apostolica, per il servizio sanitario o per il servizio della difesa
civile.
1.
Alle persone
che soggiornano negli istituti penitenziari, rieducativi e di reinserimento
sociale, nonché nelle case di cura e di assistenza sociale, così come in
altri istituti e centri di questo genere, la Repubblica di Polonia garantisce
le condizioni per l'esercizio delle pratiche religiose e per il beneficio
dell'assistenza religiosa.
2.
Alle persone di
cui al comma 1 vengono assicurati in particolare la possibilità di
partecipare alla santa Messa domenicale e festiva, alla catechesi ed ai ritiri
spirituali, nonché il beneficio dell'assistenza religiosa individuale, tenendo
presenti tuttavia gli scopi del soggiorno di tali persone nei centri indicati
al comma 1.
3.
Al fine di
rendere operativi i diritti delle persone di cui al comma 1, il Vescovo
diocesano designerà i cappellani, con i quali la rispettiva istituzione
civile stipulerà un apposito contratto.
In relazione alla necessità di garantire la cura pastorale delle
minoranze etniche, spetta ai Vescovi diocesani decidere circa l'organizzazione
del servizio pastorale e della catechesi nella lingua propria di tali
minoranze.
La Repubblica di Polonia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi, in
conformità al diritto canonico e agli scopi da esso definiti. Se tali
associazioni attraverso la loro attività ricadono nell'ambito regolato
dalla legislazione polacca, esse si regolano anche secondo tale legislazione.
1.
La Chiesa
Cattolica ha il diritto di stampare, pubblicare e divulgare liberamente
qualsiasi pubblicazione attinente alla sua missione.
2.
La Chiesa
Cattolica ha il diritto dì possedere e di fare uso dei mezzi propri di
comunicazione sociale, e anche di trasmettere programmi dalla radio e dalla
televisione pubbliche, secondo le norme stabilite dalla legislazione polacca.
1.
Apposite
istituzioni ecclesiastiche hanno il diritto di esercitare, ciascuna secondo la
propria natura, attività di carattere missionario, caritativo ed
assistenziale. Allo scopo possono darsi strutture organizzative ed effettuare
collette pubbliche.
2.
Le norme della
legislazione polacca sulle collette pubbliche non si applicano alle raccolte di
offerte per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche, caritativo‑assistenziali,
scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento del
clero e dei religiosi, se si effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico,
nelle cappelle e nei luoghi e nelle circostanze definite dalla consuetudine in
una data regione e secondo le modalità tradizionalmente stabilite.
1.
L'attività
intrapresa dalle persone giuridiche ecclesiastiche per scopi umanitari,
caritativo‑assistenziali, scientifici ed istruttivo‑educativi sotto
l'aspetto giuridico è pari all'attività svolta per scopi analoghi
dalle istituzioni civili.
2.
Nelle questioni
finanziarie delle istituzioni e dei beni ecclesiastici nonché del clero, avendo
come punto di partenza la legislazione polacca e le norme ecclesiastiche
vigenti, le Parti Contraenti istituiranno una speciale commissione, che si
occuperà dei necessari cambiamenti in materia. La nuova normativa
prenderà in considerazione i bisogni della Chiesa, tenendo presenti la
sua missione e l'attuale prassi della vita ecclesiastica in Polonia.
3.
Alle
autorità civili verranno indicate l'istituzione ecclesiastica o le istituzioni
ecclesiastiche competenti per le questioni mènzionate al comma 2.
4.
La Repubblica
di Polonia, per quanto è possibile, dà appoggio materiale per la
conservazione e i lavori di restauro dei complessi sacri di valore monumentale
e degli edifici adiacenti, nonché delle opere d'arte che sono patrimonio
culturale.
Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere,
usufruire ed alienare beni immobili e mobili, così come acquisire ed
alienare diritti patrimoniali, secondo le norme della legislazione polacca.
La Chiesa ha il diritto di costruire, ampliare e conservare edifici
sacri ed ecclesiastici, nonché cimiteri, in conformità con la
legislazione polacca. Della necessità di edificare una chiesa o di
erigere un cimitero, decide il Vescovo diocesano o l'Ordinario competente. Le
autorità ecclesiastiche competenti procedono alla costruzione degli
edifici sacri ed ecclesiastici e all'erezione di un cimitero, dopo averne
concordato l'ubicazione con le autorità competenti e dopo aver ottenuto
i necessari permessi amministrativi.
1.
In ciascuna
diocesi, un'apposita commissione istituita dal Vescovo diocesano
collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di
proteggere i beni culturali di valore nazionale, nonché i documenti di
archivio o di valore, storico‑artistico, conservati negli edifici sacri
ed ecclesiastici.
2.
Le
autorità civili competenti e la Conferenza Episcopale Polacca daranno
norme per rendere accessibili i beni culturali che sono di proprietà o
sono gestiti dalla Chiesa.
Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire fondazioni.
Queste fondazioni si regolano secondo la legislazione polacca.
I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno regolati
mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Governo della
Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente
autorizzata dalla Santa Sede.
Le Parti Contraenti cercheranno di risolvere per vie diplomatiche
eventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle
disposizioni del presente Concordato.
Il presente, Concordato sarà _sottoposto a ratifica. Esso entrerà
in vigore dopo un mese dal giorno dello scambio dei documenti di ratifica.
Il presente concordato è stato steso a Varsavia il 28 luglio 1993
in doppio originale, ciascuno in lingua polacca e italiana; ambedue i testi
sono ugualmente autentici.
In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno
sottoscritto il
presente Concordato e hanno apposto i propri sigilli.
+
Józef Kowalczyk
Krzysztof Skubiszewski