LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
desiderando la Chiesa cattolica e lo
Stato, nel reciproco rispetto della indipendenza e sovranità che
ciascuno di essi ha nel proprio ordine, proseguire la leale E proficua
collaborazione nelle materie di comune interesse e specialmente in quelle
concernenti i valori fondamentali della persona umana, per il bene dell'uomo e
della società di San Marino;
hanno convenuto sull'opportunità di addivenire al presente Accordo:
ARTICOLO 1
1. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è
liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima
comunica all'autorità civile le nomine di rilevanza per l'ordinamento
della Repubblica e, comunque, per gli effetti del presente Accordo. Sono
pertanto abrogate tutte le disposizioni di legge o di carattere consuetudinario
che prevedono, a qualunque titolo e in qualunque forma, un intervento dello
Stato in materia di provvista di benefici e, in genere, di nomine, di titolari
di uffici ecclesiastici.
b) A richiesta del
titolare di un ufficio ecclesiastico, presentata tra mite la Curia diocesana e
con l'assenso del Vescovo diocesano, l'autorità civile concede, secondo
le norme in vigore per i lavoratori stranieri, la residenza anagrafica o il
permesso di soggiorno, per la durata dell'incarico, ai collaboratori pastorali
e ai familiari conviventi con lo stesso titolare dell'ufficio ecclesiastico
qualora essi non siano cittadini sammarinesi.
c) A richiesta del
Superiore provinciale di un Istituto Religioso, presentata tramite la Curia
diocesana, l'autorità civile concede, per la durata del mandato, la
residenza anagrafica ai Religiosi, che non siano cittadini sammarinesi,
destinati ad una comunità dello stesso Istituto sita in San Marino.
d) La residenza
anagrafica o il permesso di soggiorno concessi ai sensi delle disposizioni di
cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono revocati
automaticamente al termine del mandato o incarico di cui alle stesse
disposizioni o a richiesta dell'autorità ecclesiastica, nonostante i
diritti che, in base alla legge, siano eventualmente maturati a favore dei
soggetti interessati.
ARTICOLO 2
1. È istituito l'Ufficio di Cappellano dell'Ospedale
e della Casa di Riposo, al quale è affidata la cura pastorale dei
degenti dell'Ospedale e dei familiari che li assistono, degli ospiti della Casa
di Riposo e del personale dei due Servizi.
2.a) È garantito il pieno ed autonomo
esercizio dell'attività pastorale del Cappellano, in armonia con le
esigenze di collegamento funzionale con gli altri operatori dei due Servizi.
b) Lo Stato fornisce le opportune strutture
logistiche per l'appropriato svolgimento dell'attività pastorale del
Cappellano.
3. La nomina del Cappellano e la sua sostituzione competono
al Vesco-vo diocesano.
Integrazione dal protocollo
addizionale
Al fine di meglio provvedere ad assicurare
l'attività pastorale del Cappellano dell'Ospedale e della Casa di
Riposo, e così meglio corrispondere alle attese delle persone
interessate, il rapporto tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale ed il
Cappellano sarà regolato mediante una convenzione da stipulare tra lo
stesso Istituto e il Vescovo diocesano.
ARTICOLO 3
È assicurata l'assistenza spirituale ai
cattolici ristretti in carcere. Essa sarà affidata ad un sacerdote
designato dall'autorità ecclesiastica e nominato da quella civile, e
sarà regolata secondo modalità stabilite d'intesa fra le stesse
autorità.
ARTICOLO 4
1. La divisione territoriale
della cura pastorale dei fedeli è liberamente determinata
dall'autorità ecclesiastica, che ne dà comunicazione
all'autorità civile.
2. Le « curazie » ora
esistenti sono equiparate, a tutti gli effetti canonici e civili, alle
parrocchie ed assumono la denominazione canonica di « parrocchie».
ARTICOLO 5
Su istanza dell'autorità ecclesiastica, corredata del decreto canonico
di istituzione o approvazione dell'ente o dell'associazione, il Tribunale
Commissariale, a norma delle leggi vigenti e fatto salvo quanto disposto nel
presente Accordo, emana il decreto di riconoscimento civile, ne ordina la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino e
l'iscrizione in apposito registro presso la Cancelleria dello stesso Tribunale.
Tale riconoscimento giuridico perdura fino alla sua revoca da parte del
Tribunale in base alle leggi ordinarie di applicazione generale e salvo quanto
disposto nel presente Accordo, o su istanza dell'autorità ecclesiastica
che lo aveva richiesto.
b) La Repubblica di San Marino conferma il riconoscimento giuridico
delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici esistenti alla firma del
presente Accordo.
Tali parrocchie ed enti, per decreto del Tribunale
Commissariale, saranno iscritti nel registro presso la Cancelleria dello stesso
Tribunale, di cui sopra alla lettera a), entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente Accordo.
2. Attese le finalità perseguite dagli enti ed
associazioni costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica e
l'esclusione di scopi di lucro, tali enti ed associazioni sono equiparati agli
enti civili di analoga finalità e pertanto soggetti alle medesime norme
di legge, salvo quanto disposto nel presente Accordo.
Integrazione dal protocollo
addizionale
IN
RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5, B)
Risultano esistenti, al presente, le
seguenti parrocchie ed enti ecclesiastici:
A) PARROCCHIE
Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo
in Acquaviva. Parrocchia dei Santi Antimo e Marino in Borgo Maggiore.
Parrocchia di San Giovanni Battista in Chiesanuova. Parrocchia di Maria
Ausiliatrice in Dogana. Parrocchia di San Michele Arcangelo in Domagnano.
Parrocchia di San Paolo Apostolo in Faetano. Parrocchia di San Pietro Apostolo
in Falciano. Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Fiorentino. Parrocchia di
San Lorenzo in Montegiardino. Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Serravalle.
Parrocchia di San Giovanni Sotto Le Penne. Parrocchia dei Santi Pietro, Marino
e Leone in San Marino Città.
B) ENTI ECCLESIASTICI
Compagnia del SS.mo Sacramento
nella Parrocchia di Acquaviva. Legato Sabbatoni nella Parrocchia di Acquaviva.
Compagnia Madonna della Consolazione nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
Compagnia della Croce di Borgo Maggiore nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
Beneficio San Rocco in Cailungo nella Parrocchia di Borgo Maggiore. Compagnia
del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Chiesanuova. Compagnia del SS.mo
Sacramento nella Parrocchia di Domagnano. Cappella Paolini nella Parrocchia di
Domagnano. Beneficio Babboni D. Cristoforo nella Parrocchia di Domagnano.
Compagnia SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Faetano. Legato Ugolini Savioli
nella Parrocchia di Faetano. . Compagnia SS.mo Sacramento nella Parrocchia di
Fiorentino. Compagnia del S. Rosario nella Parrocchia di Fiorentino. Compagnia
del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Montegiardino. Cappella Micheloni
nella Parrocchia di Montegiardino. Cappella Piccioni nella Parrocchia di
Montegiardino. Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Serravalle.
Compagnia del Crocefisso di Serravalle nella Parrocchia di Serravalle.
Compagnia del S. Rosario nella Parrocchia di Serravalle. Cappella Lazzarini
nella Parrocchia di San Giovanni Sotto Le Penne. Compagnia Madonna del Carmine
in San Marino Città. Compagnia Madonna di Ca' Centino in San Marino Città.
I Compagnia del SS.mo Sacramento in San Marino. Cappella Bonetti in San Marino
Città. San Rocco Piagge in San Marino Città. Opera Cattolica
Sammarinese Assistenza. Convento San Francesco dei Frati Minori Conventuali in
San Marino città. Convento dei Frati Minori Cappuccini in San Marino
Città. Cenobio Santa Maria dei Servi in Valdragone. Casa San Giuseppe
dei Frati Minori in Valdragone. Monastero di Santa Chiara in Valdragone.
Istituto Maestre Pie dell'Addolorata. Guardia d'Onore del Cuore Immacolato di
Maria. Salesiani di Don Bosco.
ARTICOLO 6
Particolare carattere e funzione sono riconosciuti alla
Pieve e Perinsigne Basilica di San Marino, in quanto essa custodisce le
reliquie del Santo Fondatore e Patrono della Repubblica, ed è stata, nei
secoli, spazio di aggregazione civile. Essa, pertanto, ha uno speciale status
giuridico ed una speciale regolamentazione, che sono di seguito descritti:
a) In quanto chiesa madre di tutte le chiese del territorio
della Repubblica, la Basilica di San Marino è resa esente dalla giurisdizione
della parrocchia di San Marino Città.
La Basilica di San Marino è affidata alla cura di un sacerdote, il quale
avrà il titolo di Rettore della Basilica o Cappellano del Santo.
Il Rettore della Basilica o Cappellano del Santo è
nominato e rimosso, a norma del diritto canonico, dal Vescovo diocesano, il
quale ne dà previa comunicazione all'autorità civile.
b) Nella Basilica di San Marino hanno luogo le seguenti
celebrazioni liturgiche
I) in occasione dell'elezione e dell'insediamento dei
Capitani Reggenti;
II) nell'anniversario dell'Arengo e festa delle Milizie (25
marzo);
III) nelle festività religiose e nazionali di San
Marino, Fondatore e Patrono della Repubblica (3 settembre), e di Sant'Agata,
Compatrona della Repubblica (5 febbraio);
IV) nella festività religiosa del t< SS.mo Corpo
e Sangue di Cristo », attesa anche la partecipazione delle alte cariche
istituzionali della Repubblica;
V) in altre circostanze religiose civili, d'intesa fra
l'autorità ecclesiastica e quella civile;
VI) in altre circostanze religiose, a giudizio
dell'autorità ecclesiastica.
c) Quando prevista da leggi o consuetudini, la
partecipazione dei Corpi Armati a celebrazioni liturgiche che non li riguardino
direttamente, è assicurata, all'interno della Basilica, da una sola
rappresentanza di essi.
d) I Massari sono nominati dal Governo, che ne dà
comunicazione al Vescovo diocesano.
e) L'amministrazione ordinaria e straordinaria della
Basilica, i compiti del Rettore, dei Massari e dei Custodi saranno determinati
da un apposito regolamento che sarà stabilito, di comune intesa, dal
Governo e dal Vescovo diocesano prima dell'entrata in vigore del presente
Accordo.
f) L'autorità ecclesiastica, se necessario,
predisporrà, d'intesa con quella civile, l'adeguamento strutturale della
Basilica alle norme canoniche e liturgiche, tenendo ogni possibile conto delle
esigenze derivanti dalla particolare destinazione dello stesso edificio di
culto alle celebrazioni di rilevanza istituzionale per la Repubblica.
g) Le celebrazioni liturgiche all'interno della Basilica
saranno regolate dall'autorità ecclesiastica, la quale, tuttavia, per le
occasioni di cui alla lettera b), numeri I) V), procederà tenendo ogni
possibile conto delle relative esigenze di protocollo.
h) In segno di considerazione per le tradizioni religiose e
civili più elevate della Repubblica ed anche in applicazione di quanto
stabilito all'articolo 3 dell'Accordo dell' 11 luglio 1989 tra la Santa Sede e
la Repubblica di San Marino sul riconoscimento civile delle feste religiose,
per il tempo dello svolgimento delle celebrazioni di cui alla lettera b),
numeri III) e IV) del presente articolo, saranno sospese le celebrazioni
liturgiche nelle altre chiese della Repubblica, mentre, da parte della
competente autorità civile, sarà disposto perché siano evitate
altre manifestazioni di carattere pubblico.
ARTICOLO 7
Tale fondo sarà costituito sulla base della scelta che le persone
fisiche potranno esprimere in sede di dichiarazione dei redditi, destinando ad
esso una quota pari al tre per mille dei loro redditi dichiarati.
Lo stesso fondo sarà
gestito direttamente dallo Stato o devoluto alla Chiesa cattolica in San Marino
o ad altri enti o associazioni da determinare, sulla base delle scelte espresse
dalle persone fisiche in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Qualora nei primi cinque anni di applicazione di quanto
disposto al numero precedente, la parte del fondo destinata alla Chiesa
cattolica non raggiunga, annualmente, l'importo di lire duecentottanta milioni,
lo Stato corrisponderà alla Chiesa una somma integrativa fino allo
stesso importo.
Al termine di tale periodo di tempo, una Commissione
paritetica, nominata dal Governo e dall'autorità ecclesiastica,
procederà alla valutazione del gettito destinato alla Chiesa cattolica
al fine di predisporre eventuali modifiche.
4. Tra le passività deducibili dal reddito
complessivo, di cui all'articolo 3, lettera m) della Legge 30 dicembre 1986 n.
155 che sostituisce l'articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, sono da
inserire le donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica in
San Marino, in misura non superiore all'importo di lire tre milioni.
5. Gli introiti di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4,
saranno utilizzati dalla Chiesa cattolica in San Marino per i propri fini
istituzionali e per il sostentamento del clero operante nella Repubblica per
incarico del Vescovo diocesano.
6. Ai membri degli istituti religiosi ed agli operatori
pastorali residenti nella Repubblica di San Marino e ivi operanti per incarico
dell'autorità ecclesiastica, è consentito di iscriversi al fondo
pensioni di cui all'articolo 1, lettera e), della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.
L'Istituto per la Sicurezza Sociale, al quale perverranno
le domande ai sensi del comma precedente corredate della debita documentazione,
è autorizzato all'iscrizione d'ufficio.
Integrazione dal protocollo
addizionale
IN
RELAZIONE ALL'ARTICOLO 7
a) Gli importi
destinati alla Chiesa cattolica ai sensi dei numeri 2 e 3, saranno corrisposti
ad essa dallo Stato entro il 31 ottobre di ogni anno, con esenzione da ogni
tipo di imposta.
b) L'importo di lire duecentottanta milioni di cui al
I° comma del numero 3, sarà rivalutato annualmente in base
all'evoluzione dell'indice ISTAT del costo della vita.
c) Si procederà alla valutazione di cui al 2° comma
del numero 3, assumendo come importo minimo da garantire alla Chiesa al pari di
quanto è stato fatto nell'ambito della Commissione paritetica la somma
di lire trecento milioni, rivalutata in base all'evoluzione dell'indice ISTAT
del costo della vita nel periodo di cinque anni.
ARTICOLO 8
1. La proprietà, l'acquisizione, il possesso,
l'amministrazione, l'alienazione dei beni temporali da parte di enti
ecclesiastici, come pure la successione a tali beni a favore degli stessi enti,
sono regolati dalle leggi ordinarie di applicazione generale.
3. La costituzione o accettazione delle pie fondazioni,
legati pii, come pure, anche per quelle già esistenti, l'amministrazione
dei beni e il soddisfacimento dei relativi oneri, sono di esclusiva competenza
dell'autorità ecclesiastica.
ARTICOLO 9
1. Tenendo conto delle esigenze religiose della
popolazione; riconoscendo la funzione morale e di servizio sociale svolta dalla
Chiesa mediante l'attività pastorale, considerando che parte degli
edifici di culto appartengono al patrimonio storico, culturale ed artistico
della società sammarinese, lo Stato corrisponderà un congruo
contributo per le spese di manutenzione straordinaria degli edifici di culto e
delle pertinenti strutture pastorali che abbiano un riconosciuto valore
artistico, storico, culturale e architettonico.
2. Lo Stato prenderà altresì in esame
le richiese dell'autorità ecclesiastica dirette ad ottenere il
reperimento delle aree ed un contributo per la costruzione di nuovi edifici di
culto e delle pertinenti strutture pastorali, al fine di corrispondere alle
esigenze della popolazione.
Integrazione dal protocollo
addizionale
IN
RELAZIONE ALL'ARTICOLO 9, I )
È riconosciuto valore artistico,
storico, culturale e architettonico ai seguenti edifici di culto e pertinenti
strutture pastorali:
Chiesa parrocchiale e casa canonica di
Sant'Andrea Apostolo Acquaviva. Chiesa parrocchiale e casa canonica dei Santi
Antimo e Marino (detta del Suffragio) Borgo Maggiore. Chiesa parrocchiale e
casa canonica Santuario Beata Vergine della Consolazione Borgo Maggiore.
Cappella di San Rocco Cailungo. Chiesa parrocchiale e casa canonica
Chiesanuova. Chiesa parrocchiale e casa canonica Domagnano. Cappella della
Torraccia. Chiesa parrocchiale e casa canonica Falciano. Chiesa parrocchiale e
casa canonica Faetano. Chiesa parrocchiale e casa canonica Fiorentino. Chiesa
parrocchiale e casa canonica Montegiardino. Chiesa parrocchiale e casa canonica
San Giovanni Sotto Le Penne. Casa canonica della Pieve San Marino Città.
Chiesa parrocchiale e casa canonica Murata. Chiesa del Crocefisso San Marino Città.
Chiesa di Casole San Marino Città. Chiesa parrocchiale e casa canonica
di Sant'Andrea Apostolo Serravalle. Cappella di San Michele Cailungo di Sotto.
Chiesa e Convento di San Francesco San Marino Città. Chiesa e Convento
dei Padri Cappuccini San Marino Città. Chiesa e Convento di Santa Maria
dei Servi Valdragone. Chiesa e Monastero delle Monache Clarisse Valdragone.
Chiesa del Cuore Immacolato di Maria Valdragone.
ARTICOLO 10
In considerazione della funzione svolta dallo
Stato in ordine al bene comune dei cittadini, la Chiesa, in caso di alienazione
di beni immobili a persone o enti non ecclesiastici, riserva al Governo il
diritto di prelazione sugli stessi beni.
Integrazione dal protocollo
addizionale
IN
RELAZIONE ALL'ARTICOLO IO
a) In caso di vendita di beni immobili da parte di enti
ecclesiastici, l'Ecc.ma Camera di San Marino può esercitare il diritto
di prelazione a parità di condizioni con terzi.
b) Il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico che
intende vendere un immobile, ne darà comunicazione all'Ecc.ma Camera di
San Marino mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale
comunicazione conterrà l'indicazione: del bene immobile con i relativi
dati catastali; del prezzo; delle modalità di pagamento; di ogni altra
condizione o patto inerente al contratto; di eventuali diritti di terzi; di
eventuali servitù attive o passive trascritte, nonché di ipoteche; di
altri elementi utili al rapporto contrattuale.
c) Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla
lettera precedente, l'Ecc.ma Camera di San Marino, a mezzo lettera
raccomandata, manifesterà la volontà di esercitare o meno il
diritto di prelazione.
d) Entro sessanta giorni dalla comunicazione di voler
esercitare il diritto di prelazione, l'Ecc.ma Camera di San Marino
provvederà a soddisfare per intero il pagamento del prezzo.
e) Se i beni immobili che si intende vendere sono in tutto
od in parte gravati da diritto di prelazione a favore di terzi, 1'Ecc.ma Camera
di San Marino può esercitare il diritto di prelazione solo a condizione
che i terzi vi facciano esplicita rinuncia.
f) Qualora siano trascorsi i termini di cui alle lettere c)
e d) senza che 1'Ecc.ma Camera di San Marino abbia proceduto ai sensi delle
stesse lettere c) e d), l'ente ecclesiastico sarà libero di procedere
alla vendita dell'immobile.Il presente Protocollo addizionale fa parte
integrante dell'Accordo firmato contestualmente fra la Santa Sede e la
Repubblica di San Marino. San Marino, due aprile millenovecentonovantadue e
milleseicentonovantuno dalla Fondazione della Repubblica.
ARTICOLO 11
Se in avvenire sorgessero difficoltà di
interpretazione o di applicazione del presente Accordo, la Santa Sede e la
Repubblica di San Marino affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad
una Commissione paritetica che sarà nominata dalle Parti.
ARTICOLO 12
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento
della reciproca notificazione dell'avvenuto adempimento delle formalità
previste dai rispettivi ordinamenti istituzionali.
Sottoscritto a San Marino il due aprile millenovecentonovantadue
e milleseicentonovantuno dalla Fondazione della Repubblica.
Per la
Santa Sede
Pier Luigi Celata
Arcivescovo tit. di Doclea
Nunzio Apostolico
Per la Repubblica di San Marino
Gabriele Gatti
Segretario di Stato
per gli Affari Esteri
PROTOCOLLO ADDIZIONALE (PER INTERO)
ADNEXUM
Al momento della firma dell'Accordo su alcune materie di
comune interesse per la Chiesa e lo Stato, la Santa Sede e la Repubblica di San
Marino, al fine di assicurare la migliore applicazione dello stesso Accordo e ad
integrazione di esso, dichiarano di comune intesa:
Al fine di meglio provvedere ad
assicurare l'attività pastorale del Cappellano dell'Ospedale e della
Casa di Riposo, e così meglio corrispondere alle attese delle persone
interessate, il rapporto tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale ed il
Cappellano sarà regolato mediante una convenzione da stipulare tra lo
stesso Istituto e il Vescovo diocesano.
Risultano esistenti, al presente, le
seguenti parrocchie ed enti ecclesiastici:
A) PARROCCHIE
Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo
in Acquaviva. Parrocchia dei Santi Antimo e Marino in Borgo Maggiore.
Parrocchia di San Giovanni Battista in Chiesanuova. Parrocchia di Maria Ausiliatrice
in Dogana. Parrocchia di San Michele Arcangelo in Domagnano. Parrocchia di San
Paolo Apostolo in Faetano. Parrocchia di San Pietro Apostolo in Falciano.
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Fiorentino. Parrocchia di San Lorenzo
in Montegiardino. Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Serravalle. Parrocchia
di San Giovanni Sotto Le Penne. Parrocchia dei Santi Pietro, Marino e Leone in
San Marino Città.
B) ENTI ECCLESIASTICI
Compagnia del SS.mo Sacramento
nella Parrocchia di Acquaviva. Legato Sabbatoni nella Parrocchia di Acquaviva.
Compagnia Madonna della Consolazione nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
Compagnia della Croce di Borgo Maggiore nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
Beneficio San Rocco in Cailungo nella Parrocchia di Borgo Maggiore. Compagnia
del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Chiesanuova. Compagnia del SS.mo
Sacramento nella Parrocchia di Domagnano. Cappella Paolini nella Parrocchia di
Domagnano. Beneficio Babboni D. Cristoforo nella Parrocchia di Domagnano.
Compagnia SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Faetano. Legato Ugolini Savioli
nella Parrocchia di Faetano. . Compagnia SS.mo Sacramento nella Parrocchia di
Fiorentino.Compagnia del S. Rosario nella Parrocchia di Fiorentino. Compagnia
del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Montegiardino. Cappella Micheloni
nella Parrocchia di Montegiardino. Cappella Piccioni nella Parrocchia di
Montegiardino. Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Serravalle.
Compagnia del Crocefisso di Serravalle nella Parrocchia di Serravalle.
Compagnia del S. Rosario nella Parrocchia di Serravalle. Cappella Lazzarini
nella Parrocchia di San Giovanni Sotto Le Penne. Compagnia Madonna del Carmine
in San Marino Città. Compagnia Madonna di Ca' Centino in San Marino
Città. I Compagnia del SS.mo Sacramento in San Marino. Cappella Bonetti
in San Marino Città. San Rocco Piagge in San Marino Città. Opera
Cattolica Sammarinese Assistenza. Convento San Francesco dei Frati Minori
Conventuali in San Marino città. Convento dei Frati Minori Cappuccini in
San Marino Città. Cenobio Santa Maria dei Servi in Valdragone. Casa San
Giuseppe dei Frati Minori in Valdragone. Monastero di Santa Chiara in
Valdragone. Istituto Maestre Pie dell'Addolorata. Guardia d'Onore del Cuore
Immacolato di Maria. Salesiani di Don Bosco.
a) Gli importi destinati alla Chiesa cattolica ai
sensi dei numeri 2 e 3, saranno corrisposti ad essa dallo Stato entro il 31
ottobre di ogni anno, con esenzione da ogni tipo di imposta.
b) L'importo di lire duecentottanta milioni di cui al
I° comma del numero 3, sarà rivalutato annualmente in base
all'evoluzione dell'indice ISTAT del costo della vita.
c) Si procederà alla valutazione di cui al 2° comma
del numero 3, assumendo come importo minimo da garantire alla Chiesa al pari di
quanto è stato fatto nell'ambito della Commissione paritetica la somma
di lire trecento milioni, rivalutata in base all'evoluzione dell'indice ISTAT
del costo della vita nel periodo di cinque anni.
È riconosciuto valore artistico,
storico, culturale e architettonico ai seguenti edifici di culto e pertinenti
strutture pastorali:
Chiesa parrocchiale e casa canonica di
Sant'Andrea Apostolo Acquaviva. Chiesa parrocchiale e casa canonica dei Santi
Antimo e Marino (detta del Suffragio) Borgo Maggiore. Chiesa parrocchiale e
casa canonica Santuario Beata Vergine della Consolazione Borgo Maggiore.
Cappella di San Rocco Cailungo. Chiesa parrocchiale e casa canonica
Chiesanuova. Chiesa parrocchiale e casa canonica Domagnano. Cappella della
Torraccia. Chiesa parrocchiale e casa canonica Falciano. Chiesa parrocchiale e
casa canonica Faetano. Chiesa parrocchiale e casa canonica Fiorentino. Chiesa
parrocchiale e casa canonica Montegiardino. Chiesa parrocchiale e casa canonica
San Giovanni Sotto Le Penne. Casa canonica della Pieve San Marino Città.
Chiesa parrocchiale e casa canonica Murata. Chiesa del Crocefisso San Marino
Città. Chiesa di Casole San Marino Città. Chiesa parrocchiale e
casa canonica di Sant'Andrea Apostolo Serravalle. Cappella di San Michele
Cailungo di Sotto. Chiesa e Convento di San Francesco San Marino Città.
Chiesa e Convento dei Padri Cappuccini San Marino Città. Chiesa e
Convento di Santa Maria dei Servi Valdragone. Chiesa e Monastero delle Monache
Clarisse Valdragone. Chiesa del Cuore Immacolato di Maria Valdragone.
a) In caso di vendita di beni immobili da parte di enti
ecclesiastici, l'Ecc.ma Camera di San Marino può esercitare il diritto
di prelazione a parità di condizioni con terzi.
b) Il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico che
intende vendere un immobile, ne darà comunicazione all'Ecc.ma Camera di
San Marino mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale
comunicazioneconterrà l'indicazione: del bene immobile con i relativi
dati catastali; del prezzo; delle modalità di pagamento; di ogni altra
condizione o patto inerente al contratto; di eventuali diritti di terzi; di
eventuali servitù attive o passive trascritte, nonché di ipoteche; di
altri elementi utili al rapporto contrattuale.
c) Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla
lettera precedente, l'Ecc.ma Camera di San Marino, a mezzo lettera
raccomandata, manifesterà la volontà di esercitare o meno il
diritto di prelazione.
d) Entro sessanta giorni dalla comunicazione di voler
esercitare il diritto di prelazione, l'Ecc.ma Camera di San Marino
provvederà a soddisfare per intero il pagamento del prezzo.
e) Se i beni immobili che si intende vendere sono in tutto
od in parte gravati da diritto di prelazione a favore di terzi, 1'Ecc.ma Camera
di San Marino può esercitare il diritto di prelazione solo a condizione
che i terzi vi facciano esplicita rinuncia.
f) Qualora siano trascorsi i termini di cui alle lettere c)
e d) senza che 1'Ecc.ma Camera di San Marino abbia proceduto ai sensi delle
stesse lettere c) e d), l'ente ecclesiastico sarà libero di procedere
alla vendita dell'immobile. Il presente Protocollo addizionale fa parte
integrante dell'Accordo firmato contestualmente fra la Santa Sede e la
Repubblica di San Marino.
San Marino, due aprile millenovecentonovantadue e
milleseicentonovantuno dalla Fondazione della Repubblica.
Per la
Santa Sede
Pier Luigi Celata
Arcivescovo tit. di Doclea
Nunzio Apostolico
Per la Repubblica di San Marino
Gabriele Gatti
Segretario di Stato
per gli Affari Esteri
Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti Marini rata habita,
die XI m. Decembris anno MCMXCI1 in Civitate Sancti Marini Ratihabitionis
Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde Conventio eodem die vigere
coepit ad normam articoli 12 eiusdem Pactionis.