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Accordo Base La Santa Sede e la Repubblica
Slovacca, ·
facendo riferimento, la Santa Sede ai documenti del
Concilio Vaticano II ed al Diritto Canonico e la Repubblica Slovacca alle
norme della Costituzione, ·
richiamandosi ai principi internazionalmente
riconosciuti sulla liberta religiosa, alla missione autorevole della Chiesa
Cattolica nella storia della Slovacchia, nonché al suo ruolo attuale in campo
sociale, morale e culturale, ·
riferendosi all'eredita spirituale
cirillo-metodiana, ·
riconoscendo il contributo dei cittadini della
Repubblica Slovacca alla Chiesa Cattolica, ·
manifestando la volonta di contribuire al bene
spirituale e materiale della persona umana ed al bene comune, hanno
concordato quanto segue: Articolo
1 (1) La Santa
Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo "le Alte Parti") si
considerano reciprocamente soggetti indipendenti ed autonomi di diritto
internazionale e si ispireranno a questi principi nei loro mutui rapporti. (2)
Le Alte Parti riconoscono la loro rispettiva
personalita giuridica, ed anche quella di tutte le persone giuridiche e
fisiche che ne godono secondo l'ordinamento giuridico della Repubblica
Slovacca o secondo il Diritto Canonico. Articolo 2 (1) La
Repubblica Slovacca riconosce il diritto della Chiesa Cattolica nella
Repubblica Slovacca (in seguito solo "la Chiesa Cattolica") e dei
suoi membri alla libera ed indipendente attivita, che comprende soprattutto
la professione pubblica, l'annunzio e la pratica della fede cattolica, la liberta
nell'esercizio della missione della Chiesa Cattolica, l'esercizio delle sue
competenze definite dal Diritto Canonico, l'esercizio dei diritti di
proprieta relativi ai suoi mezzi finanziari e materiali e di gestione dei
propri affari interni. (2)
La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica
utilizzera tutti i mezzi adeguati per la formazione morale dei cittadini
della Repubblica Slovacca, per il bene comune, secondo i principi della
dottrina cattolica, in conformita con l'ordinamento giuridico della
Repubblica Slovacca. Articolo 3 (1) La
Chiesa Cattolica ha il diritto esclusivo di decidere e modificare il suo
ordinamento giuridico, erigere, modificare e sopprimere le strutture
ecclesiastiche proprie, soprattutto province, arcidiocesi, diocesi, eparchie,
esarcati ed amministrazioni apostoliche. (2)
La Santa Sede informera in via riservata la
Repubblica Slovacca circa l'erezione, la modifica o la soppressione di una
provincia ecclesiastica, di una archidiocesi, di un'eparchia, di un'esarcato
o di un'amministrazione apostolica, prima della loro pubblicazione. (3)
La Santa Sede assicurera la coincidenza dei confini
delle diocesi e amministrazioni apostoliche slovacche romano-cattoliche, come
anche delle eparchie e degli esarcati greco-cattolici con i confini statali
della Repubblica Slovacca. (4)
La Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire
persone giuridiche. La Repubblica Slovacca garantisce la protezione della
loro proprieta e la liberta delle loro attivita. Le attivita di queste
persone giuridiche devono essere in conformita con l'ordinamento giuridico
della Repubblica Slovacca. Articolo 4 La Chiesa Cattolica ha il
diritto di mantenere contatti con la Santa Sede e con la Chiesa universale,
specialmente con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, e con le altre
Chiese e confessioni religiose come anche con altre persone giuridiche e
fisiche nella Repubblica Slovacca ed all'estero. Articolo 5 (1) La
Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere la sua missione apostolica, in
particolare di compiere riti liturgici e atti religiosi, di annunciare e di
insegnare la dottrina cattolica. (2)
La Repubblica Slovacca garantisce l'inviolabilita
dei luoghi sacri che, conformemente al Diritto Canonico, sono destinati allo
svolgimento delle funzioni religiose. Con l'inviolabilita dei luoghi sacri,
le Alte Parti intendono la protezione di questi luoghi, che consiste
nell'impedire di farne uso per altri scopi che non siano conformi al Diritto
Canonico, e nell'impedirne la violazione della propria dignita. (3)
Per gravi motivi, e con il consenso della Chiesa
Cattolica, un luogo sacro puo eccezionalmente essere utilizzato anche per
altri scopi, che non siano in contrasto con la sacralita degli stessi luoghi.
(4)
L'eccezione alla regola dell'inviolabilita dei luoghi
sacri e ammessa, se si rende necessaria in vista di un immediato pericolo per
la vita o la salute, la sicurezza o la proprieta, anche se non e stato
possibile avere in anticipo il consenso della Chiesa Cattolica. In questi
casi, la Repubblica Slovacca puo prendere le misure necessarie e adeguate per
tali luoghi salvaguardando sempre il loro carattere sacro. Articolo 6 (1) La Santa
Sede ha il diritto esclusivo di provvedere agli uffici ecclesiastici secondo
il Diritto Canonico, in particolare decidere indipendentemente ed
esclusivamente nella scelta dei candidati per il ministero episcopale, nonché
circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione dei Vescovi. (2)
La Santa Sede comunica al Governo slovacco, in via
riservata e prima della pubblicazione, nome e cognome della persona che sara
nominata Vescovo, ed anche il trasferimento, la rinuncia o la rimozione di un
Vescovo. La confidenzialita della comunicazione comprende l'obbligo da parte
della Repubblica Slovacca di non esprimere opinioni circa la persona
dell'interessato e neanche di prendere posizioni sulla decisione della Santa
Sede. (3)
La Chiesa Cattolica ha il diritto esclusivo di
decidere circa la nomina, il trasferimento, la rinuncia e la rimozione di una
persona con riferimento agli altri uffici ecclesiastici o i ministeri
relativi alla missione apostolica. Articolo 7 La Repubblica Slovacca riconosce
a tutti il diritto dell'obiezione di coscienza secondo i principi dottrinali
e morali della Chiesa Cattolica. La misura e le condizioni dell'applicazione
di questo diritto saranno definite in una intesa particolare tra le Alte
Parti. Articolo 8 (1) Il
segreto confessionale e inviolabile. L'inviolabilita del segreto
confessionale comprende il diritto di rifiutare la deposizione davanti agli
organi statali della Repubblica Slovacca. (2)
La Repubblica Slovacca garantisce anche
l'inviolabilita del segreto d'informazione, affidato oralmente o per iscritto
sotto la condizione di riservatezza alla persona incaricata della cura
pastorale. Articolo 9 La Repubblica Slovacca
rispettera come giorni di riposo tutte le domeniche e i seguenti giorni: a)
1o gennaio, Solennita di Maria Ss.ma, della
Circoncisione del Signore, e di San Basilio il Grande, b)
6 gennaio, Epifania del Signore, c)
Venerdi Santo, d)
Lunedi di Pasqua, e)
5 luglio, Solennita dei santi Cirillo e Metodio, f)
15 settembre, Solennita della Madonna Addolorata,
Patrona della Slovacchia, g)
1o novembre, Solennita di Tutti i Santi, h)
24 dicembre, Vigilia di Natale, i)
25 dicembre, Solennita del Natale del Signore, j)
26 dicembre, Festa di Santo Stefano protomartire e
del Coro della Santa Madre di Dio. Articolo 10 (1) Il
matrimonio contratto secondo il Diritto Canonico, che adempie anche le
condizioni stabilite dal diritto della Repubblica Slovacca per contrarre il
matrimonio, ha nel territorio della Repubblica Slovacca identica validita e
identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la
forma civile. La registrazione statale dei matrimoni celebrati secondo il
Diritto Canonico e la loro iscrizione nel registro matrimoniale e definita
nell'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. (2)
Le decisioni della Chiesa Cattolica circa la
nullita del matrimonio e lo scioglimento del vincolo matrimoniale sono
comunicate a richiesta di una delle parti interessate alla Repubblica
Slovacca. La Repubblica Slovacca procedera nel caso secondo il suo
ordinamento giuridico. Articolo 11 Le Alte Parti collaboreranno
alla difesa e alla promozione del matrimonio nonche della famiglia che
proviene dal matrimonio. Articolo 12 (1) La cura
e l'educazione dei figli e diritto e dovere dei genitori. Se, per motivi
gravi, i genitori non possono esercitare questo diritto, in base alla
decisione del tribunale competente della Repubblica Slovacca, questo diritto
passa ad altre persone o alle istituzioni per la realizzazione
dell'educazione istituzionale o protettiva. (2)
I genitori e altre persone e istituzioni menzionate
nel paragrafo (1), hanno il diritto di educare i figli secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa
Cattolica. Articolo 13 (1) La
Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire, gestire ed utilizzare per
l'educazione e l'istruzione, scuole elementari, scuole medie, universita e
altre istituzioni scolastiche, secondo le condizioni stabilite
dall'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. (2)
Le scuole e le istituzioni scolastiche, di cui al
paragrafo (1), hanno uguale condizione come le scuole e le istituzioni
scolastiche statali e fanno parte inseparabile ed equivalente del sistema
educativo-formativo della Repubblica Slovacca. Il contributo finanziario per
dette scuole e istituzioni scolastiche da parte del bilancio statale della
Repubblica Slovacca sara stabilito con una Intesa speciale, secondo
l'articolo 20 del presente Accordo. (3)
I genitori ed altre persone menzionate
nell'Articolo 12 paragrafo (1) hanno il diritto di scegliere liberamente la
scuola e l'istituzione scolastica. (4)
La Repubblica Slovacca riconosce la validita dei
certificati degli studi compiuti nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche
di cui al paragrafo (1), nei limiti dei criteri di validita dei documenti di
studi delle scuole statali e delle istituzioni scolastiche dello stesso o
equivalente ordine e grado, secondo le condizioni stabilite dall'ordinamento
giuridico della Repubblica Slovacca per la validita dei certificati di studi
compiuti in tutte le scuole e le istituzioni scolastiche che fanno parte del
sistema educativo e istruttivo della Repubblica Slovacca. La Repubblica
Slovacca riconosce l'equipollenza di questi certificati. Le regole menzionate
in questa disposizione riguardano (1)
anche i certificati dei titoli e gradi accademici e
scientifici. (5)
La Repubblica Slovacca si impegna a creare le
condizioni per l'educazione cattolica degli alunni nelle scuole e nelle
istituzioni scolastiche in conformita con la convinzione religiosa dei loro
genitori. Tale impegno comporta il dovere di adempiere le richieste dei
genitori di avvalersi dell'educazione religiosa cattolica in tutti i gradi
delle scuole elementari, in tutti gli ordini ed in tutti i tipi delle
istituzioni scolastiche, e di sussidiare le organizzazioni cattoliche
educative ed i movimenti giovanili. (6)
La Chiesa Cattolica ha il diritto di insegnare la
religione in tutte le scuole ed istituzioni scolastiche, che fanno parte del
sistema educativo e formativo della Repubblica Slovacca secondo le condizioni
stabilite nel paragrafo (9). L'insegnante di religione gode, nelle relazioni
giuridiche di lavoro, uguale posizione come gli insegnanti di altre materie,
se il medesimo adempie le condizioni dell'insegnante per le scuole del
rispettivo ordine e grado stabiliti nell'ordinamento giuridico della
Repubblica Slovacca. L'autorizzazione della Chiesa Cattolica e condizione
necessaria per lo svolgimento dell'attivita pedagogica dell'insegnante di
religione in tutte le scuole. (7)
Le persone di confessione cattolica hanno il
diritto di far valere nel processo educativo e formativo la propria
convinzione per quanto riguarda l'educazione alla famiglia, conformemente ai
principi dell'etica cristiana. Cio non tocca i doveri di queste persone,
stabiliti conformemente all'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca
nell?ambito dell'educazione e della formazione. (8)
La Santa Sede, nel processo educativo e formativo,
rispettera i principi della tolleranza religiosa, dell'ecumenismo e della
collaborazione come anche i sentimenti delle persone di diversa convinzione
religiosa e i sentimenti delle persone non credenti. (9)
Le Alte Parti definiranno in particolari Intese
Internazionali altre norme relative alle scuole ed alle istituzioni
scolastiche considerate nel paragrafo (1), all'insegnamento della religione
cattolica e all'educazione cattolica degli alunni, all'universita cattolica,
alle facolta teologiche, ai seminari ed alle istituzioni formative religiose.
Articolo 14 (1) La
Chiesa Cattolica ha il diritto di esercitare la cura pastorale per i membri delle
Forze Armate e dei Corpi di Polizia. (2)
I sacerdoti, i diaconi, i religiosi, i seminaristi
ed i novizi hanno il diritto di svolgere il servizio militare obbligatorio
con un servizio spirituale nelle Forze Armate. (3)
I membri delle Forze Armate e i membri dei Corpi di
Polizia hanno il diritto di partecipare alla Santa Messa, la domenica e nei
giorni festivi di precetto, se cio non e in conflitto con l'adempimento di
gravi compiti di servizio. Ad altri riti religiosi partecipano, durante gli
orari d'impiego, con il consenso del responsabile di servizio. (4) Le Alte
Parti definiranno i particolari relativi all'assistenza pastorale alle Forze
Armate e ai Corpi di Polizia, al servizio militare obbligatorio e al servizio
civile alternativo dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, dei seminaristi
e dei novizi con una apposita Intesa internazionale. Articolo 15 La Chiesa Cattolica ha il
diritto di svolgere la cura pastorale per i fedeli che soggiornano negli
istituti penitenziari e in quelli di detenzione e di rieducazione. Articolo 16 (1) La
Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attivita pastorale, spirituale,
formativa ed educativa in tutte le istituzioni statali formative, educative e
sanitarie, nelle istituzioni statali di servizi sociali, comprese quelle
adibite all'educazione istituzionale obbligatoria, alla cura e al
reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in conformita con le condizioni
concordate tra la Chiesa Cattolica e la rispettiva istituzione. La Repubblica
Slovacca assicurera le condizioni adatte per l'esecuzione di questo diritto.
Le persone che sono sotto la cura di queste istituzioni hanno il diritto di
partecipare alla Messa nella domenica e nei gorni di precetto e la liberta di
adempiere tutti gli atti religiosi. (2)
Le Alte Parti collaboreranno alla realizzazione dei
progetti comuni nei settori della cura sanitaria, della formazione e
dell'educazione, e in quella dell'assistenza degli anziani e dei malati.
Questi progetti riguarderanno scuole, istituzioni educative e sanitarie,
istituzioni di servizi sociali, di terapia e di reinserimento dei
tossicodipendenti. La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica
promuovera questi progetti soprattutto con il personale; la Repubblica
Slovacca vi provvedera, in misura proporzionale, soprattutto materialmente e
finanziariamente. Articolo 17 (1) La
Chiesa Cattolica ha il diritto di svolgere attivita formative, educative,
scientifico-sperimentali, missionarie, caritative, sanitarie e sociali.
Questo diritto comprende anche la costituzione, la proprieta e la gestione di
istituzioni di questo genere conformemente con le condizioni stabilite
nell'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. (2)
Per quanto riguarda i rimborsi per le prestazioni
sanitarie, da parte dell'ente dell'assicurazione obbligatoria, le istituzioni
di cui al paragrafo (1) hanno gli stessi diritti e doveri delle istituzioni
statali dello stesso genere. (3)
La Santa Sede garantisce che la Chiesa Cattolica
partecipera all'assicurazione finanziaria di queste istituzioni. Il
contributo finanziario per le istituzioni ecclesiastiche da parte del
bilancio statale della Repubblica Slovacca sara stabilito con un'Intesa
speciale secondo l'articolo 20 del presente Accordo. Articolo 18 (1) Le Alte
Parti riconoscono che i mass-media sono un mezzo importante per la protezione
della liberta di pensiero e di coscienza come anche della convinzione
religiosa e della fede. (2)
Le Alte Parti hanno il diritto alla liberta di
espressione compresa la liberta di divulgare le proprie opinioni e di
trasmettere le informazioni con la parola, lo scritto, la stampa, le immagini
o in altro modo. (3)
La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere i
mezzi per l'attivita editoriale, ed i mezzi e gli impianti trasmittenti
radiofonici e televisivi ed altri mezzi ed impianti informatici sociali, e di
utilizzare questi mezzi ed impianti conformemente all'ordinamento giuridico
della Repubblica Slovacca. (4)
La Chiesa Cattolica ha il diritto di partecipare,
in misura proporzionale, nelle trasmissioni dei mezzi pubblici
d'informazione. Articolo 19 La Chiesa Cattolica puo
acquistare i diritti di proprieta su beni mobili ed immobili nonche i diritti
d'autore e ha il diritto di alienarli. Questi diritti si possono esercitare
solo in conformita con le condizioni stabilite nell'ordinamento giuridico
della Repubblica Slovacca. Articolo 20 (1) Le Alte
Parti stabiliranno un'Intesa particolare sull'assicurazione finanziaria della
Chiesa Cattolica. (2)
La Chiesa Cattolica ha il diritto di organizzare
collette nelle Chiese. I redditi dall'amministrazione delle risorse acquisite
in questo modo non sono soggetti alla tassazione né all'obbligo della
contabilita pubblica. Articolo 21 (1) Le Alte
Parti contribuiranno alle spese per il mantenimento e la rinnovazione dei
beni immobili siti sul territorio della Repubblica Slovacca ai quali la
Chiesa Cattolica ha il diritto di proprieta e che sono, ai sensi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca, monumenti culturali. La
misura dell'assicurazione finanziaria per il loro mantenimento e rinnovamento
con i mezzi del bilancio statale della Repubblica Slovacca sara stabilita con
un'Intesa speciale secondo l'articolo 20 del presente Accordo. (2) La Chiesa
Cattolica ha il diritto di costruire e ristrutturare le chiese e gli edifici
religiosi, in conformita con le condizioni stabilite nell'ordinamento
giuridico della Repubblica Slovacca. Articolo 22 Le Alte Parti confermano la
rappresentanza diplomatica della Santa Sede presso la Repubblica Slovacca, a
livello di Nunziatura Apostolica, e la rappresentanza diplomatica della
Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, a livello di Ambasciata. Articolo 23 Le Alte Parti risolveranno per
via diplomatica le questioni che potrebbero sorgere nell'interpretazione o
nell'applicazione del presente Accordo. Articolo 24 (1) Il
presente Accordo e soggetto alla ratifica della Santa Sede secondo le sue
norme procedurali, ed alla ratifica da parte della Repubblica Slovacca
conformemente all'ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. (2)
L'Accordo entrera in vigore il giorno dello scambio
degli strumenti di ratifica. Articolo 25 Il presente Accordo si puo
modificare e completare in base al reciproco consenso delle Alte Parti. Le
modifiche e le aggiunte devono essere comunicate per iscritto. Fatto il
24 novembre 2000, in Vaticano, in due originali identici nel contenuto,
ognuno in lingua italiana e slovacca, avendo le due versioni la stessa
validita. per la
Santa Sede + Angelo
Cardinale Sodano Segretario
di Stato di Sua Santita per la
Repubblica Slovacca Sig.
Mikulás Dzurinda Primo
Ministro della Repubblica Slovacca |