Accordo tra
la Santa Sede
e la Repubblica Ceca
sul
regolamento dei rapporti reciproci
La Santa Sede e la Repubblica Ceca,
partendo dalle tradizioni secolari della comune storia della Chiesa
cattolica e dello Stato Ceco,
convinte dellŽutilita e della necessita di regolare i propri rapporti reciproci in modo che vi
si fifletta lo sviluppo dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato e anche
in relazione ai fondamentali cambiamenti in corso in Europa,
consapevoli del ruolo della Chiesa cattolica nel Paese ceco, corne nella
storia europea e mondiale, nella creazione e nella salvaguardia dei valori spirituali, culturali e umani, e
contemporaneamente del potenziale del qaule la Chesa cattolica dispone nel
processo di pacificazione nel mondo,
riconoscendo il fatto, che la Repubblica Ceca e uno Stato democratico e di
diritti, che salvaguarda i diritti naturali ed irrinunciabili e le liberta
fondamentali dellŽuomo,
ispirat ai principi del dirrito internazionale e in particolare a quelli
riguardanti il rispetto dei diritti umani e delle liberta fondamentali,
richiamandosi rispettivamente, la Santa Sede ai documenti del Concilio
Vaticano II e alle norme del Dirrito canonico, e la Repubblica Ceca al suo
ordinamneto constituzionale e allŽordinamento giuridico,
esprimendo la comune volonta di garantire una cooperazione sicura e
armoniosa tra la Parti,
hanno concordato quanto segue:
La Santa Sede e la Repubblica Ceca (in seguito solo le "Parti contraenti")
si riconoscono reciprocamente la personalita giuridica internazionale, si
considerano rciprocamente soggetti indipendenti e autonomi secondo il diritto
internazionale e si impegnano a rispettare pienamente questa soggetivita.
Le Parti contraenti confermano la rappresantaza diplomatica della Santa
Sede presso la Repubblica Ceca a livello di Nunziatura Apostolica e la
rappresentaza diplomatica della Republica Ceca presso la Santa Sede a livello
di Ambasciata.
(1) La Chiesa cattolico-romana e
la Chiesa cattolica-greca (in seguito solo la "Chiesa cattolica") sono nella
Repubblica Ceca persone giuridiche in conformita alle norme interne della
Chiesa cattolica e allŽordinamento giuridici della Repubblica Ceca.
(2) La Santa Sede asssicurera la
coincidenza dei confini delle diocesi e amministrazioni apostoliche
romano-cattoliche, come anche delle eparchie e degli esarcati greco-cattolici
esistenti nella Repubblica Ceca con i confini statali della medesima.
Le Parti contraenti convengono che nella Repubblica Ceca la liberta
religiosa e rispettata e garantita in conformita con lŽordinamento
costituzionale della Repubblica Ceca e gli atti internazionali, cui essa
aderisce.
(1) La Santa Sede prende atto che la Repubblica Ceca e, secondo il proprio
ordinamento constituzionale, un Stato aconfessionale e percio non legata a
nessuna confessione religiosa.
(2) La Repubblica Ceca , a sua
volta, prende atto che la Chiesa cattolica si orienta nella sua attivita ai
propri principi, e particolarmente alla dottrina espressa dal Concilio Vaticano
II circa lŽecumenismo ed dialogo religioso.
Con il proprio ordinamento giuridico, la Republica Ceca garantisce alla
Chiesa cottolica il dirrito di esercitare liberamente la sua missione
apostolica; di gestire le proprie attivita, in particolare di erigere, mutare o
sopprimere i propri organismi e le proprie strutture interne; di scegliere,
nominare e revocare i propri sacerdoti e le altre persone direttamente
coinvolte indipendentemente delle Autorita dello Stato.
Le Parti contraenti rispettano il principio secondo il quale nessuno puo
essere costretto a prestare il servizio militare, se questo fosse contrario
alla sua coszienza o ala sua professione religiosa.
Le Parti contraenti riconscono che
i mezzi di comunicazione sociale svolgono un ruolo importante nella protezione
della liberta di pensiero e di coszienza, come anche della liberta di
confessione religiosa e sono pronte a continuare a sostenerli nella
realizzazione di questo ruolo.
La Chiesa cattolica celbra le funzioni durante le quali vengono contratti i
matrimoni. Il matrimonio cosi contratto, che adempie le condizioni stabilite
dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca per contrarre il matrimonio,
ha identica validita ed identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio
contratto secondo la forma civile.
(1) La Chiesa cattolica istituisce, secondo le proprie norme, le sue
persone giuridiche per lŽorganizzazione e la professione della fede cattolica e
per le attivitta della stessa Chiesa, in particolare nei campi della scuola,
della sanita, dellŽassistenza sociale e della carita. Le persone giuridiche
della Chiesa cosi istituite diventano persone giuridiche nel senso
dellŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca, quando adempiono le
condizioni stabilite da questo ordinamento giuridico.
(2) La Repubblica Ceca garantisce alla Chiesa cattolica il dirrito di
formare i sacerdoti ed il personale religioso e laico nelle scuole e nelle
istituzioni educative, che le sono proprie.
(1) La Chiesa cattolica ha il dirrito di istituire e gestire, secondo lo
spirito della sua missione apostolica e le proprie norme, scuole e istituti
prescolastici e scolastici propri che diventano componenti del sistema di
istruzione della Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite
dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Le universita istituite dalla
Chiesa cattolica hanno il dirrito di
svolgere le loro attivita nella
Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite dallŽordinamento
giuridico nella Repubblica Ceca. I seguenti commi di questo articolo trattano
solo la posizione delle scuole, comprese le universita, gli istituti
prescolastici e scolastici, che sono o diventatno parte el sistema
dellŽistruzione pubblica della Repubblica Ceca.
(2) Le scuole e gli istituti prescolastici e scolastici ecclesiastici (in
seguito solo "scuole") offrono servizi scolastici ed istruzione parificati a
quelli delle scuole e degli istituti prescolastici e scolastici istituti da
altre autorita che fanno parte del sistema dellŽistruzione pubblica della
Repubblica Ceca. La loro posizione ed il loro finanziamento sono regolati
dallŽordinamento giuridico della
Repubblica Ceca. Le universita di cui al comma 1 offrono unŽistruzione a
livello universitario pari allŽistruzione universitaria offerta dalle
universita pubbliche e statali.
(3) Le Parti contraenti considerano i certificati di studio, ottenuti
presso le scuole e le universita, di cui al comma 1, di pari livello dei
certificati rilasciati da analoghe scuole e universita apparteneti al sistema
dellŽistruzione pubblica della Repubblica Ceca. La Republica Ceca riconosce i
certificati di studio universitario ed i titoli e i gradi accademici nella teologia
e nelle scienze sacre rilasciati da facolta teologiche statali e religiose
straniere, riconosciuti dalla chiesa cattolica, alle condizioni stabilite
dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca.
(4) Le attivita dele facolta teologiche cattoliche vengono regolate, in
conformita allŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca, dalle norme interne
della facolta, approvate a loro volta dal senato accademico dellŽuniversita,
previa approvazione della rispettiva autorita religiosa. I docenti accademici
ecclesiastici che insegnano la religione cattolica nelle universita publiche
necessitano la previa approvazione della competente autorita ecclesisastica. La
revoca di tale approvazione comporta la perdita dellŽautorizzazione del
risttivo docente religioso accademico ad insegnare la religione cattolica.
(5) La Repubblica Ceca rendera possibile lŽinsegnamento dela religione
cattolica nelle scuole e negli istituti prescolastici a scolastici, e lo
svolgimento delle attivita del tempo libero dei bambini e della gioventu
organizzate dalla Chiesa cattolica, nel rispetto della liberta di coscienza,
dei convincimenti, della responsabilita e degli interessi dei genitori e di
altri rappresentanti legali dei
bambini. Queste attivita si svolgono alle condizioni stabilite dallŽordinamento
giuridico della Republica Ceca e secondo i programmi stabiliti dalla competente
autorita della Chiesa cattolica.
(6) La Chiesa cattolica provvede allŽinsegmnamento della religione nelle
scuole e negli istituti prescolastici e scolastici che fanno parte del sistema
dellŽinstruzione pubblica della Repubblica Ceca, con insegnati che, in base
alla loro idoneita didattica in materia, aranno incaricati dellŽinsegnamento
della religione cattolica dallŽOrdinario locale con un apposito documento
(missio canonica). La revoca di tale mandato comporta la perdita dellŽincarico
del rispettivo insegnante di insegnare la religione cattolica. Nei rapporti
giuridico-lavorativi, gli insegnati della religione cattolica godranno dele
stesse condizioni previste dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca per
gli altri insegnanti.
(7) I contenuti e la metodologia dellŽinsegnamento della religione
cattolica, di cui al comma 6, devono essere conformi alla dottrina e ai
principi della Chiesa cattolica; direttive, programmi e libri di testo per
questo insegnamento della religione cattolica necessitano delŽapprovazione da
parte della rspettiva autorita ecclesiastica.
(1) Le Parti contraenticontinueranno a collaborare nella salvaguardia e
nella manutenzione culturale della Repubblica Ceca, parte integrante del
patrimonio culturale europeo.
(2) In ciascuna diocesi, unŽapposita commissione istitutia dal Vescovo
diocesano collaborera con le autorita civili competenti, allo scopo di
proteggere i beni culturali, in particolare quelli di rilevanza nazionale,
nonche i documenti di archivio o di valore storico-artistico, conservati negli
edifici sacri ed ecclesiastici della Chiesa cattolica.
(3) La Chiesa cattolica, consapevole del valore del suo patrimonio
culturale, si impegna a far si che tutti coloro, che hanno interesse a
conoscerlo, possano accederevi a farne oggetto di studio.
(4) La Repubblica Ceca continuera a sostenere con i mezzi finanziari dello
Stato la Chiesa cattolica, nella tutela dei suoi beni culturali e quelli di
valore nazionale, delle collezioni di caattere musealle e dei singoli oggeti da
collezione, nonche dei documenti di archivio, e cio ad un livello equipolente
al sostegno dato ad altri proprietari del patrimonio culturale di valore
nazionale.
(1) La Chiesa cattolica offre, secondo le sue possibilita, aiuti umanitari nella Repubblica Ceca e allŽestero ed e pronta a cooperare con le organizzazioni governative e non governative della Repubblica Ceca.
(2) Le organizzazioni di carita della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca sono rette da propri statuti in conformita allŽordinamento giuridico dela Repubblica Ceca e hanno il dirrito al finanziamento dal bilancio dello Stato dei servizi sociali da esse offerte, alle stesse condizioni delle altre strutture di uguale o analogo carattere.
(3) La Chiesa cattolica ha il dirrito di esercitare il servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono lŽassistenza sociale, alle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.
(4) Ulteriori condizioni per lŽesercizio e per lŽassicurazione del
servizio spirituale e pastorale nei
centri, che offrono lŽassistenza sociale, potrnno essere stabilite da accordi
tra la competente autorita ecclesiastica e il rispettivo centro dis assistenza
sociale.
(1) La Chiesa cattolica ha il dirrito di istituire e gestire strutture sanitarie alle condizioni stabilite dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca.
(2) La Chiesa cattolica ha il dirrito di svolgere il servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie a favore delle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.
(3) Ulteriori condizioni per
lŽesercizio e per lŽassicurazione del servizio spirituale e pastorale nelle
strutture sanitarie potranno essere stabilite da accrdi tra la competente
autorita ecclesiastica e il rispettivo centro di assistenza sanitaria.
(1) Ale condizoni stabilitate dallŽodinamento giuridico della Repubblica Ceca, la Chiesa cattolica
a)
ha il
dirrito di svolgere il servizio spirituale e pastorale nei penitenziari, nelle
carceri di custodia cautelare ed eventualmente in altre istituzioni di analogo
carattere;
b)
ha il
dirrito di agire anche durante le procedure concernenti lŽassunzione delle
prove, la mediazione e altre simili, connesse con il procedimento penale a
lŽapplicazione della pena oppure con le misure a questo collegate;
c)
puo essere
incaricata di amministrare e di gestire stabili, nei quali sia istituito un
penitenziario.
(2) condizioni piu dettagliate per lŽesercizio e per lŽassicurazione dei
servizi, di cui al comma 1, sono stabilite da accordi tra la Chiesa cattolica e
quelli dellŽorgano competente dellŽamministrazione dello Stato.
(1) La chiesa cattolica ha il dirrito di assicurare lŽassistenza religiosa
ai membri della Forze Armate, che intendono avvalersene, alle condizioni
stabilite dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca.
(2) Ulteriori determinazione di quanto stabilito al comma 1 ptranno essere
precisate da Accordi tra la Chiesa cattolica e gli organi competenti
dellŽamministrzione dello Stato. Tali disposizioni non impediscono che le Parti
contraenti stipulino un apposito Accordo per lŽassistenza religiosa ai membri
delle Forze Armate.
(1) La Repubblica Ceca si impegnera, nel modo piu rapido possibile e accettabile per le due Parti, a risolvere le questioni riguardanti i beni patrimoniali della Chiesa cattolica.
(2) Il trattamento economico della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca e garantito dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Nel caso dellŽelaborazione di un nuovo modello di finanziamento, sara assicurato che la procedura riguardante la sua introduzione non sia, nel periodo transitorio, causa di problemi economici per la Chiesa cattolica. Il nuovo modello sostituirebbe lŽattuale.
(3) Gli organi competenti della Repubblica Ceca e i rappresentanti della Chiesa cattolica, di cui allŽArticolo 18 del presente Accordo, collaboreranno insieme nelle questioni citate nei commi 1 e 2.
(1) Le questioni che riguardano lŽintera Chiesa cattolica nella Repubblica
Ceca, in particolare quelle che
richiedono soluzioni nuove o supplementari, sono trattate dalla Conferenza
Episcopale ceca con i ministeri e con
le altre Autorit amministrative della Republica Ceca. Questa disposizione non
altera il dirrito delle Parti contraenti di trattare tali questioni.
(2) Le questioni citate potranno essere regolate anche sia con nuovi
Accordi tra la Parti contraenti, sia con intese tra le competenti Autorit
amministrative e la Conferenza Episcopale Ceca, che agisce con il consenso
della Santa Sede.
Eventuali controversie, che potrebbero sorgere nellŽinterpretazione o nellŽapplicazione del presente Accordo, saranno risolte dalle Parti contraenti per via diplomatica.
Il presente Accordo puo essere modificato o completo in base al reciproco
consenso delle Parti contraenti. Le modifiche e le aggiunte devono essere fatte
per iscritto.
(1) Il presente Accordo e soggeto alla ratifica della Santa Sede secondo le
sue norme procedurali, ed alla ratifica da parte della Repubblica Ceca
conformemente al suo ordinamento
giurodico.
(2) Il presente Acordo entra in vigore il primo giorno del mese dopo lo
scambio degli strumenti di ratifica.
(3) Il presente Accordo e stipulato
per una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti puo
denunciarlo per iscritto; in tal caso lŽAccordo cessera di essere in vigore 6
mesi dopo la data della ntiffica della denuncia allŽaltra Parte contaente.
Dato a Praga, il 25 luglio 2002, in due originali, ciascuno nele lingue
italiana e ceca, dei quali entrambi i testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica Ceca
Per la Santa Sede
+Erwin Josef Ender