Accordo tra

la Santa Sede e la Repubblica Ceca

sul regolamento dei rapporti reciproci

 

La Santa Sede e la Repubblica Ceca,

 

partendo dalle tradizioni secolari della comune storia della Chiesa cattolica e dello Stato Ceco,

 

convinte dellŽutilita e della necessita di regolare i propri rapporti reciproci in modo che vi si fifletta lo sviluppo dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato e anche in relazione ai fondamentali cambiamenti in corso in Europa,

 

consapevoli del ruolo della Chiesa cattolica nel Paese ceco, corne nella storia europea e mondiale, nella creazione e nella salvaguardia dei valori spirituali, culturali e umani, e contemporaneamente del potenziale del qaule la Chesa cattolica dispone nel processo di pacificazione nel mondo,

 

riconoscendo il fatto, che la Repubblica Ceca e uno Stato democratico e di diritti, che salvaguarda i diritti naturali ed irrinunciabili e le liberta fondamentali dellŽuomo,

 

ispirat ai principi del dirrito internazionale e in particolare a quelli riguardanti il rispetto dei diritti umani e delle liberta fondamentali,

 

richiamandosi rispettivamente, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II e alle norme del Dirrito canonico, e la Repubblica Ceca al suo ordinamneto constituzionale e allŽordinamento giuridico,

 

esprimendo la comune volonta di garantire una cooperazione sicura e armoniosa tra la Parti,

 

hanno concordato quanto segue:

 

Articolo 1

 

La Santa Sede e la Repubblica Ceca (in seguito solo le "Parti contraenti") si riconoscono reciprocamente la personalita giuridica internazionale, si considerano rciprocamente soggetti indipendenti e autonomi secondo il diritto internazionale e si impegnano a rispettare pienamente questa soggetivita.

 

Articolo 2

 

Le Parti contraenti confermano la rappresantaza diplomatica della Santa Sede presso la Repubblica Ceca a livello di Nunziatura Apostolica e la rappresentaza diplomatica della Republica Ceca presso la Santa Sede a livello di Ambasciata.

 

Articolo 3

 

(1) La Chiesa cattolico-romana e la Chiesa cattolica-greca (in seguito solo la "Chiesa cattolica") sono nella Repubblica Ceca persone giuridiche in conformita alle norme interne della Chiesa cattolica e allŽordinamento giuridici della Repubblica Ceca.

 

(2) La Santa Sede asssicurera la coincidenza dei confini delle diocesi e amministrazioni apostoliche romano-cattoliche, come anche delle eparchie e degli esarcati greco-cattolici esistenti nella Repubblica Ceca con i confini statali della medesima.

 

Articolo 4

 

Le Parti contraenti convengono che nella Repubblica Ceca la liberta religiosa e rispettata e garantita in conformita con lŽordinamento costituzionale della Repubblica Ceca e gli atti internazionali, cui essa aderisce.

 

Articolo 5

 

(1) La Santa Sede prende atto che la Repubblica Ceca e, secondo il proprio ordinamento constituzionale, un Stato aconfessionale e percio non legata a nessuna confessione religiosa.

 

(2) La Repubblica Ceca , a sua volta, prende atto che la Chiesa cattolica si orienta nella sua attivita ai propri principi, e particolarmente alla dottrina espressa dal Concilio Vaticano II circa lŽecumenismo ed dialogo religioso.

 

Articolo 6

 

Con il proprio ordinamento giuridico, la Republica Ceca garantisce alla Chiesa cottolica il dirrito di esercitare liberamente la sua missione apostolica; di gestire le proprie attivita, in particolare di erigere, mutare o sopprimere i propri organismi e le proprie strutture interne; di scegliere, nominare e revocare i propri sacerdoti e le altre persone direttamente coinvolte indipendentemente delle Autorita dello Stato.

 

Articolo 7

 

Le Parti contraenti rispettano il principio secondo il quale nessuno puo essere costretto a prestare il servizio militare, se questo fosse contrario alla sua coszienza o ala sua professione religiosa.

 

Articolo 8

 

Le Parti contraenti riconscono che i mezzi di comunicazione sociale svolgono un ruolo importante nella protezione della liberta di pensiero e di coszienza, come anche della liberta di confessione religiosa e sono pronte a continuare a sostenerli nella realizzazione di questo ruolo.

 

Articolo 9

 

La Chiesa cattolica celbra le funzioni durante le quali vengono contratti i matrimoni. Il matrimonio cosi contratto, che adempie le condizioni stabilite dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca per contrarre il matrimonio, ha identica validita ed identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la forma civile.

 

Articolo 10

 

(1) La Chiesa cattolica istituisce, secondo le proprie norme, le sue persone giuridiche per lŽorganizzazione e la professione della fede cattolica e per le attivitta della stessa Chiesa, in particolare nei campi della scuola, della sanita, dellŽassistenza sociale e della carita. Le persone giuridiche della Chiesa cosi istituite diventano persone giuridiche nel senso dellŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite da questo ordinamento giuridico.

 

(2) La Repubblica Ceca garantisce alla Chiesa cattolica il dirrito di formare i sacerdoti ed il personale religioso e laico nelle scuole e nelle istituzioni educative, che le sono proprie.

 

Articolo 11

 

(1) La Chiesa cattolica ha il dirrito di istituire e gestire, secondo lo spirito della sua missione apostolica e le proprie norme, scuole e istituti prescolastici e scolastici propri che diventano componenti del sistema di istruzione della Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Le universita istituite dalla Chiesa cattolica hanno il dirrito di svolgere le loro attivita nella Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite dallŽordinamento giuridico nella Repubblica Ceca. I seguenti commi di questo articolo trattano solo la posizione delle scuole, comprese le universita, gli istituti prescolastici e scolastici, che sono o diventatno parte el sistema dellŽistruzione pubblica della Repubblica Ceca.

 

(2) Le scuole e gli istituti prescolastici e scolastici ecclesiastici (in seguito solo "scuole") offrono servizi scolastici ed istruzione parificati a quelli delle scuole e degli istituti prescolastici e scolastici istituti da altre autorita che fanno parte del sistema dellŽistruzione pubblica della Repubblica Ceca. La loro posizione ed il loro finanziamento sono regolati dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Le universita di cui al comma 1 offrono unŽistruzione a livello universitario pari allŽistruzione universitaria offerta dalle universita pubbliche e statali.

 

(3) Le Parti contraenti considerano i certificati di studio, ottenuti presso le scuole e le universita, di cui al comma 1, di pari livello dei certificati rilasciati da analoghe scuole e universita apparteneti al sistema dellŽistruzione pubblica della Repubblica Ceca. La Republica Ceca riconosce i certificati di studio universitario ed i titoli e i gradi accademici nella teologia e nelle scienze sacre rilasciati da facolta teologiche statali e religiose straniere, riconosciuti dalla chiesa cattolica, alle condizioni stabilite dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

 

(4) Le attivita dele facolta teologiche cattoliche vengono regolate, in conformita allŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca, dalle norme interne della facolta, approvate a loro volta dal senato accademico dellŽuniversita, previa approvazione della rispettiva autorita religiosa. I docenti accademici ecclesiastici che insegnano la religione cattolica nelle universita publiche necessitano la previa approvazione della competente autorita ecclesisastica. La revoca di tale approvazione comporta la perdita dellŽautorizzazione del risttivo docente religioso accademico ad insegnare la religione cattolica.

 

(5) La Repubblica Ceca rendera possibile lŽinsegnamento dela religione cattolica nelle scuole e negli istituti prescolastici a scolastici, e lo svolgimento delle attivita del tempo libero dei bambini e della gioventu organizzate dalla Chiesa cattolica, nel rispetto della liberta di coscienza, dei convincimenti, della responsabilita e degli interessi dei genitori e di altri rappresentanti legali dei bambini. Queste attivita si svolgono alle condizioni stabilite dallŽordinamento giuridico della Republica Ceca e secondo i programmi stabiliti dalla competente autorita della Chiesa cattolica.

 

(6) La Chiesa cattolica provvede allŽinsegmnamento della religione nelle scuole e negli istituti prescolastici e scolastici che fanno parte del sistema dellŽinstruzione pubblica della Repubblica Ceca, con insegnati che, in base alla loro idoneita didattica in materia, aranno incaricati dellŽinsegnamento della religione cattolica dallŽOrdinario locale con un apposito documento (missio canonica). La revoca di tale mandato comporta la perdita dellŽincarico del rispettivo insegnante di insegnare la religione cattolica. Nei rapporti giuridico-lavorativi, gli insegnati della religione cattolica godranno dele stesse condizioni previste dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca per gli altri insegnanti.

 

(7) I contenuti e la metodologia dellŽinsegnamento della religione cattolica, di cui al comma 6, devono essere conformi alla dottrina e ai principi della Chiesa cattolica; direttive, programmi e libri di testo per questo insegnamento della religione cattolica necessitano delŽapprovazione da parte della rspettiva autorita ecclesiastica.

 

Articolo 12

 

(1) Le Parti contraenticontinueranno a collaborare nella salvaguardia e nella manutenzione culturale della Repubblica Ceca, parte integrante del patrimonio culturale europeo.

 

(2) In ciascuna diocesi, unŽapposita commissione istitutia dal Vescovo diocesano collaborera con le autorita civili competenti, allo scopo di proteggere i beni culturali, in particolare quelli di rilevanza nazionale, nonche i documenti di archivio o di valore storico-artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici della Chiesa cattolica.

 

(3) La Chiesa cattolica, consapevole del valore del suo patrimonio culturale, si impegna a far si che tutti coloro, che hanno interesse a conoscerlo, possano accederevi a farne oggetto di studio.

 

(4) La Repubblica Ceca continuera a sostenere con i mezzi finanziari dello Stato la Chiesa cattolica, nella tutela dei suoi beni culturali e quelli di valore nazionale, delle collezioni di caattere musealle e dei singoli oggeti da collezione, nonche dei documenti di archivio, e cio ad un livello equipolente al sostegno dato ad altri proprietari del patrimonio culturale di valore nazionale.

 

Articolo 13

 

(1) La Chiesa cattolica offre, secondo le sue possibilita, aiuti umanitari nella Repubblica Ceca e allŽestero ed e pronta a cooperare con le organizzazioni governative e non governative della Repubblica Ceca.

 

(2) Le organizzazioni di carita della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca sono rette da propri statuti in conformita allŽordinamento giuridico dela Repubblica Ceca e hanno il dirrito al finanziamento dal bilancio dello Stato dei servizi sociali da esse offerte, alle stesse condizioni delle altre strutture di uguale o analogo carattere.

 

(3) La Chiesa cattolica ha il dirrito di esercitare il servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono lŽassistenza sociale, alle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.

 

(4) Ulteriori condizioni per lŽesercizio e per lŽassicurazione del servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono lŽassistenza sociale, potrnno essere stabilite da accordi tra la competente autorita ecclesiastica e il rispettivo centro dis assistenza sociale.

 

Articolo 14

 

(1) La Chiesa cattolica ha il dirrito di istituire e gestire strutture sanitarie alle condizioni stabilite dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

 

(2) La Chiesa cattolica ha il dirrito di svolgere il servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie a favore delle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.

 

 

(3) Ulteriori condizioni per lŽesercizio e per lŽassicurazione del servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie potranno essere stabilite da accrdi tra la competente autorita ecclesiastica e il rispettivo centro di assistenza sanitaria.

 

Articolo 15

 

(1) Ale condizoni stabilitate dallŽodinamento giuridico della Repubblica Ceca, la Chiesa cattolica

a)      ha il dirrito di svolgere il servizio spirituale e pastorale nei penitenziari, nelle carceri di custodia cautelare ed eventualmente in altre istituzioni di analogo carattere;

b)     ha il dirrito di agire anche durante le procedure concernenti lŽassunzione delle prove, la mediazione e altre simili, connesse con il procedimento penale a lŽapplicazione della pena oppure con le misure a questo collegate;

c)      puo essere incaricata di amministrare e di gestire stabili, nei quali sia istituito un penitenziario.

 

(2) condizioni piu dettagliate per lŽesercizio e per lŽassicurazione dei servizi, di cui al comma 1, sono stabilite da accordi tra la Chiesa cattolica e quelli dellŽorgano competente dellŽamministrazione dello Stato.

 

Articolo 16

 

(1) La chiesa cattolica ha il dirrito di assicurare lŽassistenza religiosa ai membri della Forze Armate, che intendono avvalersene, alle condizioni stabilite dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

 

(2) Ulteriori determinazione di quanto stabilito al comma 1 ptranno essere precisate da Accordi tra la Chiesa cattolica e gli organi competenti dellŽamministrzione dello Stato. Tali disposizioni non impediscono che le Parti contraenti stipulino un apposito Accordo per lŽassistenza religiosa ai membri delle Forze Armate.

 

Articolo 17

 

(1) La Repubblica Ceca si impegnera, nel modo piu rapido possibile e accettabile per le due Parti, a risolvere le questioni riguardanti i beni patrimoniali della Chiesa cattolica.

 

(2) Il trattamento economico della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca e garantito dallŽordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Nel caso dellŽelaborazione di un nuovo modello di finanziamento, sara assicurato che la procedura riguardante la sua introduzione non sia, nel periodo transitorio, causa di problemi economici per la Chiesa cattolica. Il nuovo modello sostituirebbe lŽattuale.

 

(3) Gli organi competenti della Repubblica Ceca e i rappresentanti della Chiesa cattolica, di cui allŽArticolo 18 del presente Accordo, collaboreranno insieme nelle questioni citate nei commi 1 e 2.

 

Articolo 18

 

(1) Le questioni che riguardano lŽintera Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca, in particolare quelle che richiedono soluzioni nuove o supplementari, sono trattate dalla Conferenza Episcopale ceca con i ministeri e con le altre Autorit amministrative della Republica Ceca. Questa disposizione non altera il dirrito delle Parti contraenti di trattare tali questioni.

 

(2) Le questioni citate potranno essere regolate anche sia con nuovi Accordi tra la Parti contraenti, sia con intese tra le competenti Autorit amministrative e la Conferenza Episcopale Ceca, che agisce con il consenso della Santa Sede.

 

Articolo 19

 

Eventuali controversie, che potrebbero sorgere nellŽinterpretazione o nellŽapplicazione del presente Accordo, saranno risolte dalle Parti contraenti per via diplomatica.

 

Articolo 20

 

Il presente Accordo puo essere modificato o completo in base al reciproco consenso delle Parti contraenti. Le modifiche e le aggiunte devono essere fatte per iscritto.

 

Articolo 21

 

(1) Il presente Accordo e soggeto alla ratifica della Santa Sede secondo le sue norme procedurali, ed alla ratifica da parte della Repubblica Ceca conformemente al suo ordinamento giurodico.

 

(2) Il presente Acordo entra in vigore il primo giorno del mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

 

(3) Il presente Accordo e stipulato per una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti puo denunciarlo per iscritto; in tal caso lŽAccordo cessera di essere in vigore 6 mesi dopo la data della ntiffica della denuncia allŽaltra Parte contaente.

 

Dato a Praga, il 25 luglio 2002, in due originali, ciascuno nele lingue italiana e ceca, dei quali entrambi i testi fanno ugualmente fede.

 

Per la Repubblica Ceca

Cyril Svoboda

 

Per la Santa Sede

+Erwin Josef Ender