INTER SANCTAM
SEDEM ET REM PUBLICAM MELITENSEM AD APTIUS INSTITUTIONEM ET EDUCATIONEM
RELIGIOSAM CATHOLICAM IN SCHOLIS ISTIUS REI PUBLICAE ORDINANDAM.
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI MALTA E LA SANTA SEDE PER MEGLIO ORDINARE
L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE RELIGIOSA CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI
Firmato il 16 novembre 1989
Pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 30-41
La Repubblica di Malta e la
Santa Sede
considerando che i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico, culturale e sociale del popolo
maltese;
riconoscendo il valore dell'istruzione
e dell'educazione religiosa nel processo
educativo globale della persona umana;
tenendo presenti, da parte della Repubblica di Malta, i principi sanciti dalla Sua Costituzione
e, da parte della Santa Sede, i documenti del Concilio Vaticano
II nonché le disposizioni del Codice di Diritto
Canonico;
hanno convenuto sull'opportunità di addivenire ad un Accordo per meglio ordinare l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica nelle scuole statali.
A tal fine la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi
Celata, Arcivescovo titolare di Doclea
e Nunzio Apostolico a
Malta, e la Repubblica di
Malta, rappresentata dal Suo
Plenipotenziario On. Dott. Ugo Mifsud Bonnici,
Ministro dell'Educazione, hanno stabilito di comune intesa
quanto segue:
Articolo 1
La Repubblica di
Malta garantisce l'istruzione
e l'educazione religiosa cattolica, nel quadro delle finalità
e come parte integrante dell'attività della scuola, nelle
scuole statali di ogni ordine
e grado non di livello terziario.
Nessuno, tuttavia, sarà obbligato a ricevere l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica.
Articolo 2
L'insegnamento della
religione cattolica dovrà
essere conforme alla dottrina della
Chiesa, secondo i programmi e i metodi stabiliti dalla Conferenza Episcopale Maltese, cui compete
anche di preparare o scegliere i libri di testo
per gli studenti e le guide per i docenti.
Detto insegnamento sarà impartito da insegnanti che
abbiano il riconoscimento di idoneità, non revocato, dà parte del Vescovo Diocesano
nel cui territorio
è situata la scuola.
Allo stesso insegnamento sarà riconosciuto uno « status » ed un'importanza
pari a quelli delle altre materie principali del programma scolastico.
Articolo 3
L'animazione religiosa
e la guida morale degli studenti, come parte essenziale della loro educazione religiosa, sarà assicurata da o Religious Counsellors » nominati dal Vescovo Diocesano nel cui
territorio è situata
la scuola ed aventi lo «status » di « Counsellor in the Education Department » o uno «status » ad esso equipollente. Essi svolgeranno la loro attività educativo pastorale secondo le direttive della
Conferenza Episcopale Maltese.
Articolo 4
L'« Education Officer
(Religion) » sarà un
officiale del Governo scelto tra i ministri ordinati della Chiesa Cattolica.
Egli dovrà avere l'approvazione, non revocata, della Conferenza Episcopale Maltese.
Articolo 5
Le disposizioni di cui ai
precedenti Articoli 2, 3 e
4 saranno applicate secondo i « Modes of Regulation on Catholic Religious Instruction and Education in State Schools », oggetto dell'intesa sottoscritta,
contestualmente al presente Accordo, dal Presidente della Conferenza Espiscopale Maltese e dal Ministro dell'Educazione.
Articolo 6
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento
della sua sottoscrizione.
Articolo 7
Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo o dei « Modes of
Regulation on Catholic Religious Instruction and Education in State Schools », la Santa Sede e la Repubblica di Malta affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione Paritetica che sarà composta, per parte della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e dal
Presidente della Conferenza
Episcopale Maltese o da loro delegati,
e, per parte della Repubblica
di Malta, dal Ministro della Educazione e dall'Ambasciatore di Malta presso la Santa Sede o da loro delegati.
Fatto a Malta, in doppio originale, il sedici
novembre millenovecentottantanove.
Per la Repubblica di Malta
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Per la Santa Sede
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Uria cum supra memorata Conventione ipsaque ad effectum ut perduceretur,
a Conferentiae Episcopalis Melitensis Praeside et Ministro Educationis
Rei Publicae Melitensis hoc constitutum subsignatum est.